(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 72 del
                           1° agosto 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Modifica  dell'art.  25  della  legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6
«Provvedimento  generale  di  rifinanziamento  e di modifica di leggi
regionali  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
                 Regione (legge finanziaria 1996)».
    1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 5 febbraio 1996,
n.  6,  le  parole  «impianti  di trasporto a fune adibiti a pubblico
servizio  di  trasporto»  sono  sostituite dalle parole: «impianti di
risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto».