(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 72 del 1° agosto 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'art. 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)». 1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6, le parole «impianti di trasporto a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto» sono sostituite dalle parole: «impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto».