(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 15 gennaio 2002) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3824 del 29 ottobre 2001; E m a n a Il seguente regolamento: Art. 1. 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'Art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 marzo 2000, n. 12, e' aggiunta la seguente lettera d): «d) vengano superati i limiti massimi consentiti dalle leggi relative alle immissioni ad effetto prolungato di tipo fisico o chimico». 2. Il comma 3 dell'Art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 marzo 2000, n. 12, e' cosi' sostituito: «3. L'inabitabilita' non puo' essere dichiarata quando i vizi riscontrati possono essere eliminati eseguendo interventi di manutenzione ordinaria». 3. Dopo il comma 3 dell'Art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 marzo 2000, n. 12, e' aggiunto il seguente comma 4: «4. L'inabitabilita' non puo' essere dichiarata qualora i vizi riscontrati possano essere eliminati eseguendo interventi di manutenzione straordinaria di cui all'Art. 10, commi 2 e 3, del 1° regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, il cui ammontare, sulla base di una stima di massima della commissione di cui all'Art. 130, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, non ecceda il limite del 30 per cento del costo di costruzione convenzionale dell'abitazione o dei vani da dichiarare inabitabili». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 30 novembre 2001 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti in data 18 dicembre 2001, reg. 1, foglio n. 48.