(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 3 del 15 gennaio 2002)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 3824 del
29 ottobre 2001;
                              E m a n a
Il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  Dopo  la  lettera  c) del comma 1 dell'Art. 3 del decreto del
presidente della giunta provinciale 29 marzo 2000, n. 12, e' aggiunta
la seguente lettera d):
    «d)  vengano  superati  i  limiti  massimi consentiti dalle leggi
relative  alle  immissioni  ad  effetto  prolungato  di tipo fisico o
chimico».
    2. Il comma 3 dell'Art. 6 del decreto del presidente della giunta
provinciale 29 marzo 2000, n. 12, e' cosi' sostituito:
    «3.  L'inabitabilita'  non  puo'  essere dichiarata quando i vizi
riscontrati   possono   essere   eliminati  eseguendo  interventi  di
manutenzione ordinaria».
    3.  Dopo  il comma 3 dell'Art. 6 del decreto del presidente della
giunta  provinciale  29 marzo  2000,  n.  12, e' aggiunto il seguente
comma 4:
    «4.  L'inabitabilita'  non  puo' essere dichiarata qualora i vizi
riscontrati   possano   essere   eliminati  eseguendo  interventi  di
manutenzione  straordinaria  di  cui  all'Art.  10,  commi 2 e 3, del
1° regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998,
n.  13, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale
15 luglio  1999,  n. 42, il cui ammontare, sulla base di una stima di
massima  della  commissione di cui all'Art. 130, comma 1, della legge
provinciale  17 dicembre 1998, n. 13, non ecceda il limite del 30 per
cento  del  costo  di costruzione convenzionale dell'abitazione o dei
vani da dichiarare inabitabili».
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Bolzano, 30 novembre 2001
                             DURNWALDER
Registrato  alla  Corte  dei  conti in data 18 dicembre 2001, reg. 1,
foglio n. 48.