(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 52 del 18 dicembre 2001)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 4339 del
3 dicembre 2001;
                              E m a n a
Il seguente regolamento:
    1.   L'Art.   9-bis  del  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale  6 marzo  1974,  n.  17, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito:
    «Art.  9-bis  (Personale). - 1. Il personale delle case di riposo
e' composto da:
      a) addetti  all'amministrazione,  alla  direzione  e ai servizi
alberghieri;
      b) operatori  per  l'assistenza  diretta e l'organizzazione del
tempo libero;
      c) personale per l'assistenza infermieristica;
      d) personale riabilitativo.
    2.  La  copertura dei posti di cui al comma 1, lettera a) avviene
secondo  i  profili  professionali stabiliti nell'accordo di comparto
per  i  dipendenti dei comuni, delle comunita' comprensoriali e delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
    3.  La  copertura dei posti di cui al comma 1, lettera b) avviene
secondo i seguenti standard di personale:
      a) un   operatore   ogni   venti   posti   letto   per  persone
autosufficienti;
      b) un   operatore   ogni  sei  posti  letto  nei  casi  di  non
autosufficienza lieve;
      c) un   operatore   ogni  tre  posti  letto  nei  casi  di  non
autosufficienza media;
      d)   un  operatore  ogni  due  posti  letto  nei  casi  di  non
autosufficienza grave;
    4.  Il  personale  di  cui al comma 1, lettera b), deve essere in
possesso del diploma per uno dei seguenti profili professionali:
      a) assistente geriatrico e familiare;
      b) assistente per soggetti portatori di handicap;
      c) educatore/trice per soggetti portatori di handicap;
      d) educatore/trice;
      e) tecnico di servizi sociali;
      f) operatore/trice di tempo libero;
      g) ausiliario socio-assistenziale/operatore socio-sanitario;
      h) operatore/trice socio-assistenziale.
    4-bis.  Per  l'accesso  ai  profili  professionali  sono  inoltre
ammessi   i   titoli   riconosciuti  dalla  giunta  provinciale  come
equivalenti  in  base  all'Art.  9  della legge provinciale 30 aprile
1991, n. 13 e successive modifiche.
    5.  Le  unita'  di  personale  necessario di cui al comma 3, sono
calcolate come equivalenti a tempo pieno.
    6.  In  caso  di  comprovato,  grave fabbisogno di assistenza, il
rapporto  assistente-assistito  di  cui  al comma 3, lettera d), puo'
essere  portato fino ad un rapporto massimo di uno a uno. La relativa
autorizzazione  viene  rilasciata  dalla  giunta  provinciale  previa
richiesta  motivata. In caso di persistenza del fabbisogno specifico,
la domanda e' da rinnovarsi ogni due anni.
    7.  Spetta alla direzione della casa di riposo l'attribuzione dei
singoli  profili  professionali  di  cui  al  comma  4 alle unita' di
personale necessario di cui al comma 3.
    8. Almeno un terzo delle unita' di personale necessario di cui al
comma  3  deve  essere  in  possesso del diploma per uno dei seguenti
profili professionali:
      a) assistente geriatrico e familiare;
      b) assistente per soggetti portatori di handicap;
      c) educatore/trice per soggetti portatori di handicap;
      d) educatore/trice;
      e) tecnico di servizi sociali;
      g) operatore/trice socio-assistenziale.
    8-bis.  Per  l'accesso  ai  profili  professionali  sono  inoltre
ammessi   i   titoli   riconosciuti  dalla  giunta  provinciale  come
equivalenti  in  base  all'Art.  9  della legge provinciale 30 aprile
1991, n. 13 e successive modifiche.
    9.  La  copertura dei posti di cui al comma 1, lettera c) segue i
seguenti standard di personale:
      a) un   operatore   ogni   venti   posti   letto   per  persone
autosufficienti e nei casi di non autosufficienza lieve;
      b) un  operatore  ogni  dieci  posti  letto  nei  casi  di  non
autosuffienza media e grave.
    10.  In  caso  di  comprovato,  grave  fabbisogno  di  assistenza
infermieristica,  il  rapporto infermiere - assistito di cui al comma
9, lettera b) puo' essere portato fino ad un rapporto minimo di uno a
cinque,  senza  ridurre  il  personale  dell'assistenza  diretta.  La
relativa  autorizzazione  viene  rilasciata  dalla giunta provinciale
previa  richiesta  motivata.  Nel  caso di persistenza del fabbisogno
specifico,  la  domanda  e'  da  rinnovarsi ogni due anni. Fino ad un
terzo  del  personale infermieristico di cui al comma 9, lettera a) e
b),  puo' essere sostituito da personale assistenziale qualificato in
possesso  dei  requisiti  previsti  dal  decreto del presidente della
giunta  provinciale  28 dicembre  1999, n. 72, qualora sia dimostrato
con  documentazione  idonea che l'occupazione dei posti con personale
infermieristico  non  e' possibile. I costi per tale personale sono a
carico dell'azienda speciale unita' sanitaria locale territorialmente
competente.
    11.  La copertura dei posti di cui al comma 1, lettera d) segue i
seguenti standard di personale:
      a) un    operatore    addetto    alla    riabilitazione   quale
fisioterapista  o  massaggiatore  ogni  50  posti  letto  per persone
autosufficienti  e  in  condizioni di non autosufficienza lieve e uno
ogni  25 posti letto per persone in condizioni di non autosufficienza
media e grave;
      b) un  ergoterapista  o logopedista, ovvero entrambi, in misura
adeguata  alle  esigenze  degli  ospiti, con possibilita' di utilizzo
dell'operatore presso piu' di una struttura.
    12.  Gli  standard di personale di cui al comma 3 e comma 9 hanno
valore indicativo; e' ammessa una tolleranza nella misura del 15 % in
eccesso o in difetto.
    13.  La concessione dell'aumento di unita' di personale di cui al
comma 6 comprende la maggiorazione del 15% per le persone in stato di
non autosufficienza grave.
    14. Nelle case di riposo un responsabile tecnico di cura risponde
per  un'assistenza  adeguata  al fabbisogno degli ospiti; questo deve
essere   in  possesso  del  diploma  per  uno  dei  seguenti  profili
professionali:
      a) assistente geriatrico e familiare;
      b) assistente per soggetti portatori di handicap;
      c) educatore/trice;
      d) infermiere/a professionale;
      e) operatore/trice sociale-assistenziale.
    14-bis.  Per  l'accesso  ai  profili  professionali  sono inoltre
ammessi   i   titoli   riconosciuti  dalla  giunta  provinciale  come
equivalenti  in  base  all'Art.  9  della legge provinciale 30 aprile
1991,  n.  13 e successive modifiche. La direzione della singola casa
di riposo decide in merito all'attribuzione del profilo professionale
e  alla durata dell'incarico del responsabile tecnico di cura, tenuto
conto del tipo di cura prevalente.
    15.  L'assistenza  medica  e'  garantita  in misura adeguata alle
esigenze   degli  ospiti  dalle  aziende  sanitarie  territorialmente
competenti.
    16.  Le  aziende  sanitarie  mettono  a disposizione di tutti gli
ospiti  appartenenti  alle  tre  categorie  di  non autosufficienza i
medicinali  prescritti  dal  medico  nonche'  i sussidi e i materiali
sanitari.
    17.  Per  le  case  di  riposo il presente decreto ha efficacia a
partire dal 1° gennaio 2002.
    18.  Gli  enti  gestori  delle  case di riposo adeguano la pianta
organica alle presenti disposizioni entro il 31 dicembre 2002.
    19. Qualora, per effetto della nuova classificazione degli ospiti
prevista   per   l'anno   2002   e   della   possibile,   conseguente
ridistribuzione  degli stessi tra le diverse categorie assistenziali,
la  casa di riposo riscontri un esubero di personale, questo non deve
essere  ridimensionato  immediatamente alla data del 1° gennaio 2002.
Entro  la  data del 31 dicembre 2002 deve essere tuttavia assicurato,
con   adeguati   provvedimenti   da  parte  dell'amministrazione  del
personale, il rispetto dei nuovi standard.».
    Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare.
      Bolzano, 5 dicembre 2001
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2001, reg. 1, foglio n.
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