(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 18 dicembre 2001) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4339 del 3 dicembre 2001; E m a n a Il seguente regolamento: 1. L'Art. 9-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 9-bis (Personale). - 1. Il personale delle case di riposo e' composto da: a) addetti all'amministrazione, alla direzione e ai servizi alberghieri; b) operatori per l'assistenza diretta e l'organizzazione del tempo libero; c) personale per l'assistenza infermieristica; d) personale riabilitativo. 2. La copertura dei posti di cui al comma 1, lettera a) avviene secondo i profili professionali stabiliti nell'accordo di comparto per i dipendenti dei comuni, delle comunita' comprensoriali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. 3. La copertura dei posti di cui al comma 1, lettera b) avviene secondo i seguenti standard di personale: a) un operatore ogni venti posti letto per persone autosufficienti; b) un operatore ogni sei posti letto nei casi di non autosufficienza lieve; c) un operatore ogni tre posti letto nei casi di non autosufficienza media; d) un operatore ogni due posti letto nei casi di non autosufficienza grave; 4. Il personale di cui al comma 1, lettera b), deve essere in possesso del diploma per uno dei seguenti profili professionali: a) assistente geriatrico e familiare; b) assistente per soggetti portatori di handicap; c) educatore/trice per soggetti portatori di handicap; d) educatore/trice; e) tecnico di servizi sociali; f) operatore/trice di tempo libero; g) ausiliario socio-assistenziale/operatore socio-sanitario; h) operatore/trice socio-assistenziale. 4-bis. Per l'accesso ai profili professionali sono inoltre ammessi i titoli riconosciuti dalla giunta provinciale come equivalenti in base all'Art. 9 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche. 5. Le unita' di personale necessario di cui al comma 3, sono calcolate come equivalenti a tempo pieno. 6. In caso di comprovato, grave fabbisogno di assistenza, il rapporto assistente-assistito di cui al comma 3, lettera d), puo' essere portato fino ad un rapporto massimo di uno a uno. La relativa autorizzazione viene rilasciata dalla giunta provinciale previa richiesta motivata. In caso di persistenza del fabbisogno specifico, la domanda e' da rinnovarsi ogni due anni. 7. Spetta alla direzione della casa di riposo l'attribuzione dei singoli profili professionali di cui al comma 4 alle unita' di personale necessario di cui al comma 3. 8. Almeno un terzo delle unita' di personale necessario di cui al comma 3 deve essere in possesso del diploma per uno dei seguenti profili professionali: a) assistente geriatrico e familiare; b) assistente per soggetti portatori di handicap; c) educatore/trice per soggetti portatori di handicap; d) educatore/trice; e) tecnico di servizi sociali; g) operatore/trice socio-assistenziale. 8-bis. Per l'accesso ai profili professionali sono inoltre ammessi i titoli riconosciuti dalla giunta provinciale come equivalenti in base all'Art. 9 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche. 9. La copertura dei posti di cui al comma 1, lettera c) segue i seguenti standard di personale: a) un operatore ogni venti posti letto per persone autosufficienti e nei casi di non autosufficienza lieve; b) un operatore ogni dieci posti letto nei casi di non autosuffienza media e grave. 10. In caso di comprovato, grave fabbisogno di assistenza infermieristica, il rapporto infermiere - assistito di cui al comma 9, lettera b) puo' essere portato fino ad un rapporto minimo di uno a cinque, senza ridurre il personale dell'assistenza diretta. La relativa autorizzazione viene rilasciata dalla giunta provinciale previa richiesta motivata. Nel caso di persistenza del fabbisogno specifico, la domanda e' da rinnovarsi ogni due anni. Fino ad un terzo del personale infermieristico di cui al comma 9, lettera a) e b), puo' essere sostituito da personale assistenziale qualificato in possesso dei requisiti previsti dal decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1999, n. 72, qualora sia dimostrato con documentazione idonea che l'occupazione dei posti con personale infermieristico non e' possibile. I costi per tale personale sono a carico dell'azienda speciale unita' sanitaria locale territorialmente competente. 11. La copertura dei posti di cui al comma 1, lettera d) segue i seguenti standard di personale: a) un operatore addetto alla riabilitazione quale fisioterapista o massaggiatore ogni 50 posti letto per persone autosufficienti e in condizioni di non autosufficienza lieve e uno ogni 25 posti letto per persone in condizioni di non autosufficienza media e grave; b) un ergoterapista o logopedista, ovvero entrambi, in misura adeguata alle esigenze degli ospiti, con possibilita' di utilizzo dell'operatore presso piu' di una struttura. 12. Gli standard di personale di cui al comma 3 e comma 9 hanno valore indicativo; e' ammessa una tolleranza nella misura del 15 % in eccesso o in difetto. 13. La concessione dell'aumento di unita' di personale di cui al comma 6 comprende la maggiorazione del 15% per le persone in stato di non autosufficienza grave. 14. Nelle case di riposo un responsabile tecnico di cura risponde per un'assistenza adeguata al fabbisogno degli ospiti; questo deve essere in possesso del diploma per uno dei seguenti profili professionali: a) assistente geriatrico e familiare; b) assistente per soggetti portatori di handicap; c) educatore/trice; d) infermiere/a professionale; e) operatore/trice sociale-assistenziale. 14-bis. Per l'accesso ai profili professionali sono inoltre ammessi i titoli riconosciuti dalla giunta provinciale come equivalenti in base all'Art. 9 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche. La direzione della singola casa di riposo decide in merito all'attribuzione del profilo professionale e alla durata dell'incarico del responsabile tecnico di cura, tenuto conto del tipo di cura prevalente. 15. L'assistenza medica e' garantita in misura adeguata alle esigenze degli ospiti dalle aziende sanitarie territorialmente competenti. 16. Le aziende sanitarie mettono a disposizione di tutti gli ospiti appartenenti alle tre categorie di non autosufficienza i medicinali prescritti dal medico nonche' i sussidi e i materiali sanitari. 17. Per le case di riposo il presente decreto ha efficacia a partire dal 1° gennaio 2002. 18. Gli enti gestori delle case di riposo adeguano la pianta organica alle presenti disposizioni entro il 31 dicembre 2002. 19. Qualora, per effetto della nuova classificazione degli ospiti prevista per l'anno 2002 e della possibile, conseguente ridistribuzione degli stessi tra le diverse categorie assistenziali, la casa di riposo riscontri un esubero di personale, questo non deve essere ridimensionato immediatamente alla data del 1° gennaio 2002. Entro la data del 31 dicembre 2002 deve essere tuttavia assicurato, con adeguati provvedimenti da parte dell'amministrazione del personale, il rispetto dei nuovi standard.». Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. Bolzano, 5 dicembre 2001 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2001, reg. 1, foglio n. 46.