(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 29 gennaio 2002) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4238 del 26 novembre 2001 D e c r e t a Art. 1. 1. Il comma 1 dell'Art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 3, e' cosi' sostituito: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 sono soggetti ad essere inventariati tutti i beni mobili di proprieta' della provincia il cui costo di acquisto o di fabbricazione e' superiore a euro 400, iva compresa. Detto importo viene aggiornato ogni cinque anni sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo redatto dall' Istituto provinciale di statistica. Oggetti di interesse artistico o storico e armi previsti nelle categorie IV, VI e VII, di cui all'Art. 5 sono sempre inventariati, indipendentemente dal loro valore.» Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 13 dicembre 2001 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2001, reg. 1, foglio n. 51.