(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 33 del 14 agosto 2003)

                         LA GIUNTA REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                             E m a n a
il seguente regolamento regionale:

                               Art. 1.
                            Composizione
    1.  La  Conferenza  permanente  per la programmazione sanitaria e
socio-sanitaria regionale, di seguito Conferenza, e' composta da:
      a) il sindaco del comune di Milano;
      b) i  presidenti  delle  conferenze  dei  sindaci delle aziende
sanitarie locali;
      c) il presidente dell'ANCI Lombardia;
      d) il presidente dell'Unione delle province lombarde (UPL);
      e) il presidente della delegazione regionale dell'UNCEM.
    2.  La  Conferenza,  nelle  ipotesi  previste  dall'Art. 6, comma
9-ter,  della  legge  regionale  n.  31/1997,  e'  integrata  con  la
partecipazione  del  sindaco  del comune capoluogo della provincia in
cui e' situata l'azienda ospedaliera.
    3.  Alle  sedute  della  Conferenza partecipano, senza diritto di
voto,   l'assessore  regionale  competente  in  materia  di  sanita',
l'assessore   regionale   competente   in   materia   di  famiglia  e
solidarieta'   sociale,  gli  assessori  regionali  competenti  nelle
materie  all'ordine  del  giorno  della  seduta  della Conferenza, il
direttore  generale  competente  in  materia di sanita', il direttore
generale  competente in materia di famiglia e solidarieta' sociale, i
direttori  generali  degli assessorati competenti nelle materie poste
all'ordine del giorno, nonche' i direttori generali delle ASL e delle
aziende  ospedaliere  quando  all'ordine  del  giorno  sono  previsti
argomenti di loro interesse.