(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale
        della Regione Lombardia n. 38 del 19 settembre 2003)

                         LA GIUNTA REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                             E m a n a
il seguente regolamento regionale:

                               Art. 1.
     Integrazione al regolamento regionale 22 luglio 2003, n. 15
    1.  Al  regolamento regionale n. 15 del 22 luglio 2003 «Modifiche
al  regolamento  regionale  23 febbraio  1993,  n.  1 (Pescrizioni di
massima  e  di polizia forestale valide per tutto il territorio della
Regione di cui all'Art. 25 della legge regionale 22 dicembre 1989, n.
80  [Integrazioni e modifiche della legge regionale 5 aprile 1976, n.
8  `legge  forestale  regionale'  e dell'Art. 4 della legge regionale
27 gennaio  1977, n. 9 `Tutela della vegetazione nei parchi istituiti
con  legge  regionale])»  e' apportata la seguente integrazione: dopo
l'Art. 4 e' aggiunto il seguente Art. 4-bis:
    «Art.   4-bis - 1.  Il  comma  1  dell'Art.  27  del  regolamento
regionale 23 febbraio 1993, n. 1 e' cosi' sostituito:
    1.  Il  pascolo  delle  capre  all'interno dei boschi e' vietato,
salvo  temporanea autorizzazione della giunta regionale per attivita'
sperimentali e di ricerca.».