(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 19 settembre 2003) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a il seguente regolamento regionale: Art. 1. Integrazione al regolamento regionale 22 luglio 2003, n. 15 1. Al regolamento regionale n. 15 del 22 luglio 2003 «Modifiche al regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 (Pescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione di cui all'Art. 25 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80 [Integrazioni e modifiche della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 `legge forestale regionale' e dell'Art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 `Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale])» e' apportata la seguente integrazione: dopo l'Art. 4 e' aggiunto il seguente Art. 4-bis: «Art. 4-bis - 1. Il comma 1 dell'Art. 27 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 e' cosi' sostituito: 1. Il pascolo delle capre all'interno dei boschi e' vietato, salvo temporanea autorizzazione della giunta regionale per attivita' sperimentali e di ricerca.».