(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 36 del 14 agosto 2003) REGIONE SICILIA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 6 dell'Art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e' sostituito dal seguente: «6. Il personale di ruolo degli Istituti regionali d'arte non ancora cessato dal servizio e incluso nei contingenti annuali fissati ai sensi dell'Art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e' collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 2003 e dal 1° settembre 2005. Il personale di ruolo delle scuole materne regionali non ancora cessato dal servizio, beneficiario delle disposizioni di cui all'Art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e' collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 2004 e dal 1° settembre 2005.».