(Pubblicata  nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 36 del
                           14 agosto 2003)

                REGIONE SICILIA L'ASSEMBLEA REGIONALE

                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.

    1. Il comma 6 dell'Art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n.
2, e' sostituito dal seguente:
    «6.  Il  personale  di  ruolo degli Istituti regionali d'arte non
ancora cessato dal servizio e incluso nei contingenti annuali fissati
ai sensi dell'Art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e'
collocato   a   riposo  a  decorrere  dal  1° settembre  2003  e  dal
1° settembre  2005.  Il  personale  di  ruolo  delle  scuole  materne
regionali   non  ancora  cessato  dal  servizio,  beneficiario  delle
disposizioni di cui all'Art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000,
n.  10, e' collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 2004 e dal
1° settembre 2005.».