(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 9 settembre 2003) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'Art. 54, comma 1, punto 1, del medesimo decreto del Presidente della Repupplica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Visto l'Art. 16-sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1963 di data 11 agosto 2003; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento unico concernente il rilascio degli atti e provvedimenti preordinati alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione di impianti produttivi o di attivita' finalizzate alla produzione di beni e di servizi, ivi inclusi il rilascio delle concessioni o di autorizzazioni urbanistico-edilizie previste dalla legisiazione vigente in materia. 2. Rientrano tra le attivita' di cui al comma 1 quelle relative alla produzione di beni e servizi, ivi induse, a titolo di esempio, le attivita' agricole, artigiane, le attivita' turistiche ed alberghiere. 3. Per quanto riguarda la disciplina dell'attivita' commerciale restano ferme le procedure previste dalla legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4. 4. Restano ferme le disposizioni e le procedure vigenti in materia di valutazione di compatibilita' e di impatto ambientale di cui alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28.