(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 9 settembre 2003)

                            IL PRESIDENTE

    Visto  l'Art.  53  del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il presidente della giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla giunta;
    Visto  l'Art.  54,  comma  1,  punto  1, del medesimo decreto del
Presidente della Repupplica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi
approvate dal consiglio provinciale;
    Visto  l'Art. 16-sexies della legge provinciale 30 novembre 1992,
n. 23;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 1963 di data
11 agosto 2003;

                              E m a n a
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il  presente  regolamento  disciplina  il  procedimento unico
concernente  il  rilascio degli atti e provvedimenti preordinati alla
realizzazione,  all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione,
alla localizzazione di impianti produttivi o di attivita' finalizzate
alla  produzione  di beni e di servizi, ivi inclusi il rilascio delle
concessioni  o  di autorizzazioni urbanistico-edilizie previste dalla
legisiazione vigente in materia.
    2.  Rientrano  tra le attivita' di cui al comma 1 quelle relative
alla  produzione  di beni e servizi, ivi induse, a titolo di esempio,
le   attivita'   agricole,  artigiane,  le  attivita'  turistiche  ed
alberghiere.
    3.  Per  quanto riguarda la disciplina dell'attivita' commerciale
restano  ferme le procedure previste dalla legge provinciale 8 maggio
2000, n. 4.
    4.  Restano  ferme  le  disposizioni  e  le  procedure vigenti in
materia  di  valutazione di compatibilita' e di impatto ambientale di
cui alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28.