(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 39 del 24 settembre 2003)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 «Disposizioni
per  agevolare  l'incontro  fra  domanda  ed  offerta  di  lavoro, in
attuazione  dell'Art.  45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio
1999,  n.  144»,  come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre
2002,  n.  297  «Disposizioni  modificative  e correttive del decreto
legislativo  21 aprile  2000,  n.  181,  recante  norme per agevolare
l'incontro  fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'Art.
45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
    Visto  l'Art.  2-bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1,
come  introdotto  dall'Art.  4,  comma  1,  della  legge regionale 25
gennaio  2002,  n.  3  (legge  finanziaria  2002),  che disciplina il
trasferimento  di  funzioni  amministrative in materia di lavoro alle
province;
    Visto  l'Art.  2-ter della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1,
come   introdotto   dall'Art.  4,  comma  3,  della  legge  regionale
25 gennaio  2002,  n. 3 (legge finanziaria 2002), e in particolare il
comma  1,  lettera  a),  ai  sensi  del  quale,  nelle materie di cui
all'Art.  2-bis,  la  Regione esercita le funzioni di programmazione,
indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e
vigilanza;
    Visto  l'Art.  21  della  legge  regionale 30 aprile 2003, n. 12,
recante   disposizioni   in   materia   di  lavoro,  cooperazione  ed
artigianato,  in  particolare  il  comma 8 che prevede che la Regione
adotti  disposizioni  al  fine  di  disciplinare  le  modalita' degli
avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni nonche' le
modalita' ed i criteri delle selezioni ed il comma 11 che prevede che
la  Regione  adotti  disposizioni  al fine di favorire l'incontro tra
domanda  e  offerta di lavoro, contrastare la disoccupazione di lunga
durata e accertare e verificare lo stato di disoccupazione;
    Visto   il   testo  regolamentare  in  merito  predisposto  dalla
direzione regionale del lavoro e delle professioni;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto regionale;
    Su   conforme   deliberazione  della  giunta  regionale  n.  2509
dell'8 agosto 2003;
                              Decreta:
    E'  approvato,  nel  testo  allegato  quale  parte  integrante  e
sostanziale  del  presente provvedimento, il «Regolamento concernente
le  disposizioni  per  l'accertamento  e  la  verifica dello stato di
disoccupazione e per la disciplina delle modalita' degli avviamenti a
selezione presso le Pubbliche amministrazioni e delle modalita' e dei
criteri di selezione».
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 29 agosto 2003
                                ILLY