(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 1° ottobre 2003)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 «Disposizioni per
la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (legge
finanziaria 2003)»;
    Visto  in  particolare  l'Art.  4,  comma  9  della  citata legge
regionale  che  autorizza  l'amministrazione regionale a concedere ai
comuni,  nel  cui territorio si manifestano infestazioni da simulidi,
finanziamenti  fino  al  100  per  cento  delle  spese  relative alle
operazioni  di  disinfestazione  effettuate direttamente dai comuni o
tramite  ditte  specializzate,  ovvero  attraverso  l'intervento, con
personale ed attrezzature proprie, dalle Aziende sanitarie competenti
per territorio;
    Ritenuto   necessario   provvedere   all'emanazione  di  apposito
regolamento  per  stabilire  i  criteri  di riparto e le modalita' di
presentazione delle domande per accedere ai predetti finanziamenti;
    Considerato  che  l'intervento  di  disinfestazione  da  simulidi
interessa  prevalentemente  le aree delle risorgive, che comprendono,
di norma, il territorio di piu' comuni;
    Considerato  altresi'  che  per  ottenere  i  risultati attesi e'
necessario  che  tali  aree siano tutte interessate dall'attivita' di
disinfestazione  e  che  cio'  e'  notevolmente facilitato qualora le
amministrazioni  comunali  interessate si associno, sottoscrivendo un
protocollo  d'intesa  con  il  quale  si  regolamenta  l'attivita' di
disinfestazione  da  simulidi,  individuando  un  comune capofila che
coordini tale attivita';
    Visto il testo regolamentare all'uopo predisposto dalla direzione
regionale della sanita' e delle politiche sociali;
    Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su conforme deliberazione giuntale n. 2496 dell'8 agosto 2003;
                              Decreta:
    E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 30 della
legge   regionale   20 marzo  2000,  n.  7  il  «Regolamento  per  la
concessione   ai   comuni  di  finanziamenti  per  le  operazioni  di
disinfestazione   da   simulidi»,  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 2 settembre 2003.
                                ILLY
Regolamento  per  la  concessione  ai comuni dei finanziamenti per le
              operazioni di disinfestazione da simulidi
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.   Il   presente   regolamento  disciplina  i  criteri  per  la
concessione  dei  finanziamenti  previsti dall'Art. 4, comma 9, della
legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1.