(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 10 luglio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 1. L'Art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 concernente: «Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)» e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Istituzione, natura giuridica e finalita). - 1. La Regione, in armonia con le disposizioni del proprio statuto e della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche e nell'ambito del principi fissati dalle leggi statali e dalla normativa dell'Unione europea, promuove lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura laziale, nonche' la multifunzionalita' e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita l'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL), di seguito denominata Agenzia, con sede in Roma. 3. L'Agenzia e' un ente di diritto pubblico strumentale della Regione, dotato, nei limiti stabiliti dalla presente legge, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed esercita la propria competenza nell'ambito degli indirizzi politico-programmatori e delle direttive della giunta regionale».