(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 10
                            luglio 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Sostituzione dell'Art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2

      1.  L'Art.  1  della  legge  regionale  10 gennaio  1995,  n. 2
concernente:  «Istituzione  dell'agenzia  regionale per lo sviluppo e
l'innovazione  dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)» e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  1  (Istituzione,  natura  giuridica  e  finalita). - 1. La
Regione,  in  armonia con le disposizioni del proprio statuto e della
legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a
livello  regionale  e  locale  per la realizzazione del decentramento
amministrativo)  e  successive  modifiche  e nell'ambito del principi
fissati  dalle  leggi  statali e dalla normativa dell'Unione europea,
promuove   lo  sviluppo  e  l'innovazione  dell'agricoltura  laziale,
nonche'   la  multifunzionalita'  e  la  valorizzazione  qualitativa,
economica e sociale del sistema agricolo regionale.
    2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, e' istituita l'agenzia
regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL), di
seguito denominata Agenzia, con sede in Roma.
    3.  L'Agenzia  e'  un  ente di diritto pubblico strumentale della
Regione,  dotato,  nei  limiti  stabiliti  dalla  presente  legge, di
autonomia  amministrativa,  patrimoniale,  contabile e finanziaria ed
esercita   la   propria   competenza   nell'ambito   degli  indirizzi
politico-programmatori e delle direttive della giunta regionale».