(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 25 settembre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Competenza territoriale ed identificazione del contribuente 1. La Regione Piemonte e' competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari dei veicoli nella Regione. 2. La tassa di circolazione regionale e' dovuta in misura fissa per anno solare. Non e' ammesso il rimborso della tassa di circolazione regionale. 3. L'archivio regionale delle tasse automobilistiche e costituito sulla base dei seguenti requisiti essenziali: a) la targa del veicolo; b) il codice fiscale del propietario. 4. Dal 1° gennaio 2004 non sono accettati versamenti che non contengano entrambi i dati.