(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del
                         25 settembre 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
     Competenza territoriale ed identificazione del contribuente

    1.  La  Regione  Piemonte  e'  competente territorialmente per la
tassa  automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale
dovute dai residenti intestatari dei veicoli nella Regione.
    2.  La  tassa di circolazione regionale e' dovuta in misura fissa
per   anno  solare.  Non  e'  ammesso  il  rimborso  della  tassa  di
circolazione regionale.
    3. L'archivio regionale delle tasse automobilistiche e costituito
sulla base dei seguenti requisiti essenziali:
      a) la targa del veicolo;
      b) il codice fiscale del propietario.
    4.  Dal  1° gennaio  2004  non  sono accettati versamenti che non
contengano entrambi i dati.