(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 40 del
                           3 ottobre 2003)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visto  l'Art.  125  della  Costituzione,  cosi'  come  modificato
dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
    Vista la legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la
gestione   ed  il  controllo  del  potenziale  viticolo)  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 22;
    Visto  in particolare l'Art. 3-bis della suddetta legge regionale
n.  21/2002,  che  rinvia  ad  un successivo regolamento della giunta
regionale  la  disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate agli
albi  dei vigneti per vini a denominazione di origine ed agli elenchi
delle  vigne  per  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  nonche'
dell'aggiornamento e della tenuta degli stessi albi ed elenchi;
    Vista   la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  943  del
22 settembre   2003   concernente   «Regolamento  per  la  disciplina
dell'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini
a  denominazione  di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini
ad  indicazione  geografica  tipica  (IGT) e per l'aggiornamento e la
tenuta  degli  albi e degli elenchi», acquisiti i pareri del comitato
tecnico  della programmazione di cui all'Art. 3, comma 3, della legge
regionale  5 agosto  2003, n. 44, nonche' delle direzioni generali di
cui all'Art. 29 della medesima legge regionale n. 44;
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni
    1. Il presente regolamento in attuazione dell'Art. 3-bis, comma 4
della  legge  regionale  20 giugno  2002,  n.  21  (Disciplina per la
gestione  e  il  controllo del potenziale viticolo), modificata dalla
legge  regionale 14 aprile 2003, n. 22, disciplina l'iscrizione delle
superfici  vitate  agli  albi dei vigneti per vini a denominazione di
origine e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica
tipica,  di  seguito  indicati  come  albi DO ed elenchi IGT, nonche'
l'aggiornamento e la tenuta degli stessi.
    2. Ai fini del presente regolamento:
      a) per  unita'  vitata  (UV)  s'intende una superficie continua
coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che e'
omogenea   per   le   seguenti  caratteristiche:  tipo  di  possesso,
destinazione  produttiva,  intesa  come  uva da vino o uva da tavola,
tipo  di  coltura,  forma  di  allevamento,  sesto  di impianto, eta'
dell'impianto  ed,  eventualmente, vitigno se esattamente localizzato
in modo da consentirne l'individuazione grafica;
      b) per  vigneto  o  apprezzamento  vitato  (AV)  s'intende  una
superficie continua coltivata a vite, costituita da una o piu' unita'
vitate  contigue ed omogenee per le seguenti caratteristiche: tipo di
possesso,  destinazione  produttiva  intesa come uva da vino o uva da
tavola,  tipo  di coltura, forma di allevamento, sesto di impianto ed
eta'  dell'impianto.  Sono  da ritenersi contigue anche unita' vitate
tra  le  quali  siano  incluse  superfici  a  servizio del vigneto di
larghezza non superiore ai tre metri;
      c) per  superficie  vitata si intende la superficie all'interno
del  sesto d'impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata
nelle  fasce  laterali  e  nelle  testate  della superficie realmente
esistente  a servizio del vigneto, calcolata secondo i criteri di cui
all'Art. 3, comma 2.