(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 3 ottobre 2003) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'Art. 125 della Costituzione, cosi' come modificato dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo) cosi' come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 22; Visto in particolare l'Art. 3-bis della suddetta legge regionale n. 21/2002, che rinvia ad un successivo regolamento della giunta regionale la disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine ed agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica nonche' dell'aggiornamento e della tenuta degli stessi albi ed elenchi; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 943 del 22 settembre 2003 concernente «Regolamento per la disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi», acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'Art. 3, comma 3, della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44, nonche' delle direzioni generali di cui all'Art. 29 della medesima legge regionale n. 44; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e definizioni 1. Il presente regolamento in attuazione dell'Art. 3-bis, comma 4 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo), modificata dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 22, disciplina l'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica, di seguito indicati come albi DO ed elenchi IGT, nonche' l'aggiornamento e la tenuta degli stessi. 2. Ai fini del presente regolamento: a) per unita' vitata (UV) s'intende una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che e' omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo di possesso, destinazione produttiva, intesa come uva da vino o uva da tavola, tipo di coltura, forma di allevamento, sesto di impianto, eta' dell'impianto ed, eventualmente, vitigno se esattamente localizzato in modo da consentirne l'individuazione grafica; b) per vigneto o apprezzamento vitato (AV) s'intende una superficie continua coltivata a vite, costituita da una o piu' unita' vitate contigue ed omogenee per le seguenti caratteristiche: tipo di possesso, destinazione produttiva intesa come uva da vino o uva da tavola, tipo di coltura, forma di allevamento, sesto di impianto ed eta' dell'impianto. Sono da ritenersi contigue anche unita' vitate tra le quali siano incluse superfici a servizio del vigneto di larghezza non superiore ai tre metri; c) per superficie vitata si intende la superficie all'interno del sesto d'impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata nelle fasce laterali e nelle testate della superficie realmente esistente a servizio del vigneto, calcolata secondo i criteri di cui all'Art. 3, comma 2.