(Pubblicata nel supp. ord. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 42 dell'8 ottobre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi generali per l'esercizio associato delle funzioni degli enti locali 1. La Regione favorisce la costituzione di gestioni associate tra comuni allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati. A tal fine la Regione eroga incentivi e assicura supporto tecnico e logistico per l'attivazione e il funzionamento delle forme associative. 2. La Regione promuove prioritariamente la costituzione di unioni di comuni o il conferimento alle comunita' montane, della gestione in forma associata delle funzioni stesse, nonche' sostiene la fusione dei comuni. 3. La Regione, al fine di rendere effettivo da parte dei comuni, ed in particolare di quelli di minore dimensione demografica, l'esercizio delle funzioni ad essi conferite ai sensi dell'Art. 118 della Costituzione nonche' di quelle attribuite dalla legge, individua ambiti ottimali per l'esercizio delle stesse, concordandoli con i comuni nelle sedi concertative.