(Pubblicata nel supp. ord. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione
                  Umbria n. 42 dell'8 ottobre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Principi generali per l'esercizio associato delle funzioni degli enti
                               locali

    1. La Regione favorisce la costituzione di gestioni associate tra
comuni  allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni
e  dei servizi in ambiti territoriali adeguati. A tal fine la Regione
eroga   incentivi   e  assicura  supporto  tecnico  e  logistico  per
l'attivazione e il funzionamento delle forme associative.
    2. La Regione promuove prioritariamente la costituzione di unioni
di comuni o il conferimento alle comunita' montane, della gestione in
forma  associata  delle  funzioni stesse, nonche' sostiene la fusione
dei comuni.
    3.  La Regione, al fine di rendere effettivo da parte dei comuni,
ed  in  particolare  di  quelli  di  minore  dimensione  demografica,
l'esercizio  delle  funzioni ad essi conferite ai sensi dell'Art. 118
della   Costituzione   nonche'  di  quelle  attribuite  dalla  legge,
individua ambiti ottimali per l'esercizio delle stesse, concordandoli
con i comuni nelle sedi concertative.