(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 30 settembre 2003)

                            IL PRESIDENTE

    Visto  l'Art.  53  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il presidente della giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla giunta;
    Visto  l'Art.  54,  comma  1,  punto  1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi
approvate dal consiglio provinciale;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta provinciale n. 1919 di
data  11 agosto  2003, con la quale sono state approvate le modifiche
al  regolamento  di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000,
n. 4 (Disciplina dell'attivita' commerciale in provincia di Trento).

                              E m a n a
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Modificazioni  all'Art.  14  del  decreto del presidente della giunta
             provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

    1.   All'Art.   14   del  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale   18 dicembre  2000,  n.  32-50/Leg.  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
      a) nel  comma 1  alla  lettera c) le parole: «nonche' le aree a
verde» sono soppresse;
      b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Le strutture di
vendita  al  dettaglio  aventi  le caratteristiche di cui al comma 1,
lettera a),  costituite  da una pluralita' di esercizi commerciali al
dettaglio la cui superficie di vendita corrisponda complessivamente a
quella  prevista  dall'Art.  2 della legge per le grandi strutture di
vendita,  ma  che  non  dispongano di infrastrutture comuni oppure di
spazi  di servizio gestiti unitariamente oppure siano privi sia degli
uni che degli altri, sono equiparate a queste ultime agli effetti dei
requisiti   e   delle   condizioni   stabiliti,   ai  fini  del  loro
insediamento,  dai  criteri  di  programmazione  urbanistica  di  cui
all'Art. 3, comma 4, della legge.».