(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 30 settembre 2003) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'Art. 54, comma 1, punto 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 1919 di data 11 agosto 2003, con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attivita' commerciale in provincia di Trento). E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modificazioni all'Art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. 1. All'Art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 alla lettera c) le parole: «nonche' le aree a verde» sono soppresse; b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Le strutture di vendita al dettaglio aventi le caratteristiche di cui al comma 1, lettera a), costituite da una pluralita' di esercizi commerciali al dettaglio la cui superficie di vendita corrisponda complessivamente a quella prevista dall'Art. 2 della legge per le grandi strutture di vendita, ma che non dispongano di infrastrutture comuni oppure di spazi di servizio gestiti unitariamente oppure siano privi sia degli uni che degli altri, sono equiparate a queste ultime agli effetti dei requisiti e delle condizioni stabiliti, ai fini del loro insediamento, dai criteri di programmazione urbanistica di cui all'Art. 3, comma 4, della legge.».