(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
      Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 30 settembre 2003)
                            IL PRESIDENTE
    Visto  l'Art.  53  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il presidente della giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla giunta;
    Visto  l'Art.  54,  comma  1,  punto  1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi
approvate dal consiglio provinciale;
    Visto  l'art. 43, della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3,
a  mente  del  quale  e  per  i  fini  di  cui all'art. 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.:
      i  requisiti  minimi  delle  strutture  sanitarie  pubbliche  e
private sono stabiliti con apposito regolamento di esecuzione;
      con  regolamento  di  esecuzione sono disciplinate le modalita'
per   la  concessione  dell'accreditamento,  per  l'effettuazione  di
controlli  periodici  sul  possesso  dei  requisiti e per l'eventuale
revoca dell'accreditamento concesso.
    Visto   il   decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale
27 novembre   2000,   n.   30-48/Leg.   (Disciplina   in  materia  di
autorizzazione  e  accreditamento  delle  strutture sanitarie e socio
sanitarie  pubbliche  e  private  ai  sensi  dell'Art. 43 della legge
provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 1943 di data
11 agosto  2003,  con  la  quale  e'  stato  approvato  lo  schema di
regolamento  concernente:  «Modificazioni  al  decreto del presidente
della  giunta  provinciale  27 novembre  2000, n. 30-48/Leg. recante:
«Disciplina  in  materia  di  autorizzazione  e  accreditamento delle
strutture  sanitarie  e  socio sanitarie pubbliche e private ai sensi
dell'Art. 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3»;
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
        Modificazione dell'art. 18 del decreto del presidente
      della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg.
    1.   Nell'art.   18  del  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale  27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. il comma 1 e' sostituito
dal seguente:
    «1.  Ferma restando l'immediata applicazione dei requisiti minimi
in  caso  di  costruzione  di  nuove  strutture e di modificazione di
quelle   esistenti,  in  sede  di  prima  applicazione  del  presente
regolamento  le  strutture  pubbliche  in  esercizio  e  le strutture
private  autorizzate  ai  sensi della vigente normativa devono essere
adeguate ai requisiti minimi di cui al presente regolamento entro tre
anni  dalla  data  di  pubblicazione della deliberazione della giunta
provinciale  di approvazione dei criteri di verifica del possesso dei
requisiti medesimi.».