(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 30 settembre 2003) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'Art. 54, comma 1, punto 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Visto l'art. 43, della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, a mente del quale e per i fini di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.: i requisiti minimi delle strutture sanitarie pubbliche e private sono stabiliti con apposito regolamento di esecuzione; con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalita' per la concessione dell'accreditamento, per l'effettuazione di controlli periodici sul possesso dei requisiti e per l'eventuale revoca dell'accreditamento concesso. Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'Art. 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1943 di data 11 agosto 2003, con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento concernente: «Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. recante: «Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'Art. 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3»; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Modificazione dell'art. 18 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. 1. Nell'art. 18 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ferma restando l'immediata applicazione dei requisiti minimi in caso di costruzione di nuove strutture e di modificazione di quelle esistenti, in sede di prima applicazione del presente regolamento le strutture pubbliche in esercizio e le strutture private autorizzate ai sensi della vigente normativa devono essere adeguate ai requisiti minimi di cui al presente regolamento entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione della giunta provinciale di approvazione dei criteri di verifica del possesso dei requisiti medesimi.».