(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
      Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 30 settembre 2003)
                            IL PRESIDENTE
    Visto  l'Art.  53  del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto  per il Trentino-Alto
Adige»,  ai  sensi  del  quale il presidente della giunta provinciale
emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;
    Visto  l'Art.  54,  comma  1,  punto  1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi
approvate dal consiglio provinciale;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta provinciale n. 1951 di
data  11  agosto 2003, con la quale e' stato approvato il nuovo testo
del  regolamento  di  attuazione del capo III della legge provinciale
9 novembre 1990, n. 29;
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il  presente  regolamento,  emanato  ai  sensi  e  per i fini
dell'Art. 17 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, contiene
la  disciplina  attuativa degli interventi diretti previsti dall'Art.
14  della  medesima  legge  provinciale n. 29 del 1990, relativi alla
concessione di assegni di studio agli studenti per la frequenza delle
scuole a carattere non statale individuate dagli articoli 13 e 16-bis
della  stessa  legge  provinciale, nonche' degli interventi indiretti
previsti  dall'Art.  15 della stessa legge, relativi alla concessione
di contributi in conto gestione a favore delle scuole a carattere non
statale  in possesso dei requisiti stabiliti dall'Art. 15, comma 2, e
dall'Art. 10-bis, comma 2, della citata legge provinciale.
    2. Ai fini del presente regolamento si intende:
      a)  per  «legge  provinciale»  la  legge provinciale 9 novembre
1990,  n.  29  (Norme  in  materia  di autonomia delle scuole, organi
collegiali e diritto allo studio);
      b)  per «Servizio competente» il servizio competente in materia
di  istruzione  e  assistenza  scolastica della provincia autonoma di
Trento.