(Pubblicato nel suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 20 del 31 ottobre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione promuove lo sviluppo della mobilita' ciclistica allo scopo di incentivare l'uso della bicicletta: a) nei centri abitati come mezzo di trasporto quotidiano con particolare riferimento ai centri storici e ove e' vietato l'uso dell'autoveicolo; b) nei parchi urbani, lungo i corsi d'acqua e nelle aree destinate a parco e riserve naturali, come mezzo di circolazione nel rispetto delle caratteristiche ambientali; c) nella viabilita' extraurbana come mezzo di collegamento tra comuni. 2. Per conseguire le finalita' di cui al precedente comma, la Regione attua iniziative proposte dalla giunta regionale e cofinanzia gli interventi previsti dal successivo Art. 4, proposti dagli enti locali e da soggetti gestori di parchi e riserve naturali in modo diretto o in associazione con altri soggetti pubblici o privati.