(Pubblicato nel suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale
          della Regione Calabria n. 20 del 31 ottobre 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  promuove  lo sviluppo della mobilita' ciclistica
allo scopo di incentivare l'uso della bicicletta:
      a) nei  centri  abitati  come mezzo di trasporto quotidiano con
particolare  riferimento  ai  centri  storici  e ove e' vietato l'uso
dell'autoveicolo;
      b) nei  parchi  urbani,  lungo  i  corsi  d'acqua  e nelle aree
destinate  a parco e riserve naturali, come mezzo di circolazione nel
rispetto delle caratteristiche ambientali;
      c) nella  viabilita' extraurbana come mezzo di collegamento tra
comuni.
    2.  Per  conseguire  le  finalita' di cui al precedente comma, la
Regione attua iniziative proposte dalla giunta regionale e cofinanzia
gli  interventi  previsti  dal successivo Art. 4, proposti dagli enti
locali  e  da  soggetti  gestori di parchi e riserve naturali in modo
diretto o in associazione con altri soggetti pubblici o privati.