(Pubblicata nel suppl. straor. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 20 del 31 ottobre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Strutture sanitarie 1. Le aziende sanitarie locali dei capoluoghi di provincia, avvalendosi prioritariamente, ove esistono, delle strutture e del personale dell'ex O.N.I.G., provvedono ad assicurare le prestazioni sanitarie primarie, il trattamento protesico e di specifica assistenza necessaria nei riguardi dei grandi invalidi di guerra, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra e mutilati ed invalidi per servizio. 2. Le stesse aziende sanitarie locali provvedono, altresi', ad autorizzare, effettuando ogni opportuno accertamento, la fruizione di cure climatiche, termali, idrotermali, protesiche, soggiorni terapeutici, contributi per l'usura degli indumenti e l'assistenza alimentare specifica, secondo criteri e modalita' fissate dalla presente legge.