(Pubblicata nel suppl. straor. n. 1 al Bollettino
     ufficiale della Regione Calabria n. 20 del 31 ottobre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Strutture sanitarie
    1.  Le  aziende  sanitarie  locali  dei  capoluoghi di provincia,
avvalendosi  prioritariamente,  ove  esistono,  delle strutture e del
personale  dell'ex  O.N.I.G., provvedono ad assicurare le prestazioni
sanitarie   primarie,   il   trattamento  protesico  e  di  specifica
assistenza  necessaria  nei  riguardi  dei grandi invalidi di guerra,
mutilati  ed  invalidi di guerra, vittime civili di guerra e mutilati
ed invalidi per servizio.
    2.  Le  stesse  aziende sanitarie locali provvedono, altresi', ad
autorizzare, effettuando ogni opportuno accertamento, la fruizione di
cure   climatiche,   termali,   idrotermali,   protesiche,  soggiorni
terapeutici,  contributi  per  l'usura degli indumenti e l'assistenza
alimentare  specifica,  secondo  criteri  e  modalita'  fissate dalla
presente legge.