(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Campania n. 48 del 13 ottobre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        I s t i t u z i o n e
    1.  La  Regione,  al fine di individuare tutte le azioni idonee a
garantire  la  difesa  dell'ecosistema, il restauro del paesaggio, il
ripristino   dell'identita'   storico-culturale,   la  valorizzazione
ambientale   anche   in  chiave  economico-produttiva  ecocompatibile
soprattutto attraverso il sostegno all'agricoltura urbana, individua,
ai  sensi  delle  legge  6 dicembre 1991, n. 394, Art. 2, comma 8, il
sistema dei parchi urbani di interesse regionale, costituito da:
      a) parchi urbani;
      b) parco metropolitano.
    2.  Per  sistema  dei  parchi  urbani  di  interesse regionale si
intende  il  sistema urbano del verde come insieme di aree con valore
ambientale   e   paesistico   o   di  importanza  strategica  per  il
riequilibrio  ecologico  delle  aree urbanizzate inserite in contesti
territoriali   con   elevato  impatto  antropico,  individuate  dallo
strumento urbanistico comunale vigente come aree a parco, aree verdi,
aree agricole, aree archeologiche inserite in contesti naturali e, in
linea   prioritaria.  tutte  le  aree  di  propileta'  pubblica,  sia
alberate, sia rurali, sia incolte improduttive, nonche' aree percorse
dal  fuoco  successivamente',  da  rimboschire  con  specie autoctone
attraverso  l'acquisizione  di  aree  intercluse  per  consentire  il
ripristino  di  habitat  senza  soluzioni  di  continuita',  ed  aree
vincolate  per  la protezione ambientale, funzionalmente integrate in
un  tessuto  unitario  continuo.  Possono  far  parte del sistema dei
parchi urbani di interesse regionale anche biotopi di modesta entita'
e monumenti naturali.
    3.  Per  monumenti  naturali  si  intendono habitat o ambienti di
limitata  estensione,  esemplari  vetusti  di  piante,  di formazioni
geologiche   o  paleontologiche  che  presentano  caratteristiche  di
rilevante interesse naturalistico o scientifico.
    4. All'istituzione dei parchi urbani si provvede, su proposta del
consiglio  comunale  interessato  che ne individua la perimetrazione,
con  delibera  della  giunta  regionale  che ne informa le competenti
commissioni  consiliari  regionali.  L'istituzione  del  parco urbano
favorisce il contestuale risanamento di aree in situazione di degrado
ambientale ed e' inteso come disegno unitario e coordinato delle aree
destinate  al  verde  con  apposite  indagini per definire gli ambiti
degli   ecosistemi.   favorendo  in  fase  progettuale  gli  elementi
principali di detti ecosistemi anche in riferimento al territorio.
    5. La gestione dei parchi urbani e' affidata ai comuni competenti
per  territorio  secondo  le  apposite  linee  guida  che  la  giunta
regionale  adotta  entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
    6.  I  comuni dotati dello strumento urbanistico comunale vigente
possono adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge   una  variante  relativa  al  sistema  urbano  del  verde  per
uniformarsi ai criteri di cui al comma 2.
    7.  Le  attivita'  di  pianificazione  ed il programma annuale di
attivita'  dei  parchi  urbani  sono  sottoposti all'esame preventivo
della   giunta  regionale  che,  puo'  formulare  osservazioni  entro
sessanta giorni dalla ricezione.
    8.  Per parco metropolitano si intende il parco urbano del comune
di  Napoli  gia'  denominato  parco  delle  colline  di  Napoli dagli
strumenti  urbanistici  comunali,  la  cui gestione e' affidata ad un
ente  parco con personalita' giuridica di diritto pubblico, istituito
con   decreto   del  Presidente  della  giunta  regionale.  Al  parco
metropolitano  cosi' istituito possono aderire i comuni limitrofi che
individuano le aree contigue con le caratteristiche di cui ai commi 1
e   2,   su   proposta   del   consiglio   comunale  interessato.  La
formalizzazione   dell'adesione  e  l'integrazione  degli  organi  di
gestione  sono  determinati  con  decreto del presidente della giunta
regionale.
    9.  All'istituzione  del parco metropolitano si provvede ai sensi
della legge regionale 1° settembre 1993. n. 33, Art. 6.
    10. Sono organi di gestione dell'ente parco:
      a) il presidente;
      b) il consiglio direttivo;
      e) la giunta esecutiva;
      d) il collegio dei revisori dei conti.
    Il consiglio direttivo e' cosi' composto:
      a) il presidente dell'ente parco;
      b) quattro   rappresentanti   del   comune   di  Napoli  ed  un
rappresentante aggiuntivo per ogni comune aderente;
      c) un rappresentante della provincia di Napoli;
      d) due   rappresentanti   delle  associazione  ambientalistiche
riconosciute  dal  Ministero dell'ambiente, maggiormente presenti sul
territorio regionale;
      e) il direttore dell'ente parco che partecipa alle riunioni del
consiglio direttivo con voto consultivo.
    12.  Per  tutto  quanto  non  previsto dalle presente legge si fa
rinvio  ai  principi,  alle  norme  e  alle  disposizioni della legge
regionale n. 33/1993.