Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 41 dell'8 ottobre 2003

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1257/1999  del  consiglio  del
17 maggio  1999,  recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo  europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.A.O.G.) e che
modifica ed abroga taluni regolamenti»;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  445/2002  della commissione del
26 febbraio   2002,   recante   «Disposizioni   di  applicazione  del
regolamento  (CE)  n.  1257/  1999  del  consiglio  sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e
garanzia (F.E.A.O.G.)» e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto   il  regolamento  (CE)  1685/2000  della  commissione  del
28 luglio  2000  recante  disposizioni  di applicazione del reg. (CE)
1260/1999  del  consiglio, per quanto riguarda l'ammissibilita' delle
spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
    Visto   il  regolamento  (CE)  1145/2003  della  commissione  del
27 giugno  2003  che  modifica  il  reg.  (CE)  1685/2000  per quanto
riguarda  le  norme di ammissibilita' al cofinanziamento da parte dei
fondi strutturali;
    Vista  la  decisione  della commissione delle Comunita' europee C
(2000)2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il
documento  di  programmazione  fondato  sul  piano di sviluppo rurale
(P.S.R.) della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
    Visto  il  decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n.
0244/Pres.   con   il   quale  e'  stato  approvato  il  «Regolamento
applicativo della misura a) «Investimenti nelle aziende agricole» del
P.S.R. della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;
    Visto  il  decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2001,
n.   0464/Pres.   che  ha  apportato  modifiche  ed  integrazioni  al
regolamento sopracitato;
    Visto  il decreto del Presidente della Regione il settembre 2002,
n. 0269/Pres. che ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni al
regolamento in argomento;
    Vista  la  decisione  della commissione delle Comunita' europee C
(2002) 1718 def. del 25 giugno 2002 con la quale vengono approvate le
modifiche  al  documento  di  programmazione  fondato  sul  piano  di
sviluppo   rurale  (P.S.R.)  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia;
    Considerato   che   tale   decisione   comunitaria  autorizza  la
concessione  di  aiuti  per  investimenti  compresi  in nuovi settori
produttivi,  non contemplati nella citata decisione C (2000) 2902 del
del 29 settembre 2000;
    Ritenuto  necessario  provvedere  a riformulare il regolamento di
attuazione   della  misura  a),  alla  luce  dei  nuovi  orientamenti
stabiliti in sede comunitaria;
    Ritenuto  necessario  confermare le premesse riportate nel citato
decreto    del   Presidente   della   Regione   3 luglio   2001,   n.
0244/Pres./2001 e successive integrazioni, qualora non modificate dal
presente regolamento;
    Considerato  ai  sensi  dell'Art. 20 del citato reg. CE 1257/1999
che  possono  essere  assimilate  alle  zone svantaggiate, altre zone
nelle  quali ricorrono svantaggi specifici, e nelle quali l'attivita'
agricola deve essere continuata, per assicurare la conservazione o il
miglioramento  dell'ambiente  naturale, la conservazione dello spazio
naturale o per motivi di protezione costiera;
    Considerato, ai fini della applicazione dei criteri di priorita',
che  la provincia di Trieste, per caratteristiche fisiche, sociali ed
economiche, risponde alle condizioni ed ai requisiti sopracitati;
    Preso  atto  che  il  P.S.R.  per  la  determinazione del reddito
dell'Azienda  (RA.)  per  occupato  fa  riferimento  all'anno  solare
precedente  la data di presentazione della domanda di aiuto, ovvero a
quello  precedente  alla data di decisione individuale di concessione
dell'aiuto;
    Ritenuto di considerare la data del provvedimento di approvazione
della  prima  graduatoria  ove  ricade l'istanza di contributo, quale
decisione individualedi concessione dell'aiuto;
    Vista   la  legge  regionale  20 marzo  2000,  n.  7,  che  detta
disposizioni  in  materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso e la legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, in particolare
l'Art.  7,  comma  24  che  rinvia  la  decorrenza  dell'applicazione
dell'Art.   33,   comma   6   della  legge  regionale  n.  7/2002  al
primo gennaio 2004;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2584 del
29 agosto 2003;
                              Decreta:
    E'   approvato   il  «Regolamento  applicativo  della  misura  a)
«Investimenti  nelle  aziende  agricole» del piano di sviluppo rurale
della  Regione Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 9 settembre 2003
                                ILLY