(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 dell'8 ottobre 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'Art. 30, commi 1 e 2, delIa legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, che prevede che l'amministrazione regionale predetermini con regolamento i criteri e le modalita' per la concessione degli incentivi, qualora detti criteri e modalita' non siano gia' previsti dalla legge; Ritenuto di provvedere alla definizione di un apposito atto regolamentare recante disposizioni per l'individuazione dei criteri, delle modalita' e delle procedure istruttorie necessarie per la concessione e l'erogazione di contributi per le attivita' culturali previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dalla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, e dall'art. 35, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2567 del 29 agosto 2003; Decreta: E' approvato il Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi culturali in attuazione dell'Art. 30, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 9 settembre 2003 ILLY