(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 dell'8 ottobre 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto  l'Art.  30,  commi  1  e 2, delIa legge regionale 20 marzo
2000,  n.  7,  Testo  unico  delle  norme  in materia di procedimento
amministrativo   e   di   diritto   di   accesso,   che  prevede  che
l'amministrazione  regionale predetermini con regolamento i criteri e
le  modalita'  per  la  concessione  degli  incentivi,  qualora detti
criteri e modalita' non siano gia' previsti dalla legge;
    Ritenuto  di  provvedere  alla  definizione  di  un apposito atto
regolamentare  recante disposizioni per l'individuazione dei criteri,
delle  modalita'  e  delle  procedure  istruttorie  necessarie per la
concessione  e  l'erogazione di contributi per le attivita' culturali
previsti  dalla  normativa vigente in materia ed in particolare dalla
legge  regionale 8 settembre 1981, n. 68, e dall'art. 35, della legge
regionale 5 febbraio 1992, n. 4;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2567 del
29 agosto 2003;
                              Decreta:
    E'  approvato  il Regolamento concernente criteri e modalita' per
la  concessione  e l'erogazione di contributi culturali in attuazione
dell'Art. 30, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7,
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 9 settembre 2003
                                ILLY