(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 15 ottobre 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  del  consiglio  del
17 maggio   1999,  relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato
vitivinicolo  ed in particolare l'Art. 19 che prescrive che gli Stati
membri  compilino  una  classificazione delle varieta' di viti per la
produzione del vino;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1227/2000 della commissione del
31 maggio   2000,   relativo   alle  modalita'  di  applicazione  del
regolamento  (CE)  1493/1999  ed  in  particolare l'Art. 20 che detta
disposizioni in ordine al potenziale produttivo;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 dicembre
1969,  n.  1164  istitutivo  del registro nazionale delle varieta' di
viti;
    Visto  il  decreto  ministeriale del 6 dicembre 2000 e successive
modifiche  ed  integrazioni  concernente «Aggiornamento e conseguente
variazione del registro nazionale delle varieta' di viti»;
    Atteso  che  in  base  al  regolamento  (CEE)  n.  3800/1981  del
16 dicembre  1981, l'amministrazione regionale, a piu' riprese, aveva
proposto alla commissione i nominativi delle varieta' di viti per uve
da   vino   raccomandate   o   autorizzate,  coltivabili  per  unita'
amministrativa    provinciale,    nonche'    quelle   temporaneamente
autorizzate,  e che dette proposte sono state accolte e codificate in
specifici allegati al regolamento stesso;
    Visto  lo  schema di accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali,  le  regioni  e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  in materia di classificazione delle
varieta' di vite;
    Considerato che i criteri di classificazione fissati dall'accordo
25 luglio  2002,  prevedono  che  le  regioni  e le province autonome
stabiliscono  quali  varieta'  di  viti  possono  essere coltivate in
ciascun ambito amministrativo o bacino viticolo individuato dall'Ente
territoriale stesso;
    Ritenuto  di  dare  corso alla procedura di classificazione delle
varieta' di viti per uve da vino secondo i criteri di cui all'accordo
sopra  richiamato,  avuto  presente  il  grado  di affermazione ed il
legame  con  il  territorio  delle varie tipologie di vitigni fino ad
oggi  coltivati  e  di  individuare,  in base a parametri tecnici e/o
delle  politiche di sviluppo del settore, le varieta' consigliate per
il raggiungimento di particolari obiettivi di politica vitivinicola;
    Considerato che alcune tipologie di vitigni autoctoni presenti in
Regione  si  sono affermati in particolari ambiti territoriali e che,
data   la   loro  peculiarita'  e  la  loro  identificazione  con  il
territorio,  e'  bene  che  la loro coltivazione resti circoscritta a
detti ambiti;
    Ritenuto  di  recepire nella classificazione tutte le varieta' di
viti  per  uve  da  vino  gia' elencate in almeno una provincia della
Regione come raccomandate, autorizzate o provvisoriamente autorizzate
a  termini del regolamento (CEE) 3800/1981 per unita' amministrativa,
e  di  suddividere  le  varieta' idonee alla coltivazione in varieta'
consigliate  e  varieta' ammesse e di specificare l'origine autoctona
del vitigno quando ricorre;
    Considerato  che  in  Regione  non  si coltivano varieta' di viti
destinate   all'essiccamento   o  alla  produzione  di  vino  da  uve
stramature;
    Ritenuto  pertanto  di  ricomprendere tra le varieta' consigliate
alla   coltivazione  quelle  che  a  termini  del  regolamento  (CEE)
3800/1981   risultano  classificate  come  raccomandate,  quelle  che
costituiscono  la  base  ampelografica  dei  vini  ad  indicazione di
origine controllata per la rispettiva zona di produzione e quelle che
nelle  aree  limitrofe a queste zone hanno dimostrato di fornire vini
di  qualita'  mentre tra le varieta' ammesse le restanti varieta' che
figurano nel regolamento comunitario sopra richiamato;
    Ritenuto  che  i  vitigni  cosiddetti internazionali o a maggiore
diffusione in Regione possano essere coltivati sull'intero territorio
regionale;
    Considerato  che  recentemente  e'  stato  iscritto  al  registro
nazionale delle varieta' di viti per uve da vino il vitigno Carmenere
che  da decenni concorre alla produzione del vino Cabernet franc, sia
a  denominazione  di origine che ad indicazione geografica, in quanto
ampelograficamente e' risultato chiaramente distinguibile dal vitigno
Cabernet franc e che pertanto anche detta varieta' e' opportuno venga
collocata tra i vitigni consigliati;
    Ritenuto  di  riportare la classificazione delle varieta' di viti
in apposite tabelle;
    Considerato   opportuno  sia  disciplinare  l'eliminazione  delle
varieta'   di   viti  per  uve  da  vino  dalla  classificazione  sia
l'inserimento nella stessa di nuove varieta';
    Visto  l'allegato  tecnico  allo  schema di accordo del 25 luglio
2002  ed  in  particolare  il punto I che pone in carico alle regioni
l'onere  di  stabilire le modalita' relative all'organizzazione delle
prove attitudinali;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2647 del
4 settembre 2003;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «regolamento  recante la classificazione delle
varieta'   di   viti  per  uve  da  vino  coltivabili  nella  Regione
Friuli-Venezia  Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 9 settembre 2003
                                ILLY