(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 15 ottobre 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», il cui Art. 30 prevede che i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge; Visto l'Art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133 con il quale e' stata autorizzata la rinegoziazione dei mutui contratti per l'acquisizione in proprieta' della prima casa a fronte dei quali sussistono agevolazioni pubbliche concesse ai sensi delle leggi nazionali ivi indicate; Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 110 del 24 marzo 2000, con il quale e' stato approvato il regolamento recante disposizioni per la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati di cui al citato Art. 29 della legge n. 133/1999; Visto il comma 62 dell'Art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale e' stato stabilito che il tasso da applicare ai fini della rinegoziazione di cui all'Art. 29 sopra citato, sarebbe stato determinato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto il decreto 31 marzo 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze in base al quale, in sede di prima applicazione di cui al comma 3 dell'Art. 2 del citato decreto n. 110/2000, il nuovo tasso rinegoziato risulta essere pari al 12,61%; Atteso che la citata legge n. 133/1999 all'Art. 29, comma 1 individua, tra l'altro, quale nuova quota a carico dei beneficiari delle agevolazioni la misura massima del 50% e del 20% del nuovo tasso di interesse nei casi, rispettivamente, di acquisizione di alloggio in proprieta' o di assegnazione di immobili ad uso abitativo in godimento; Atteso che la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ha approvato in data 10 luglio 2003 un documento concernente «Azioni e criteri procedurali concordati dalle regioni per l'attuazione delle norme sulla rinegoziazione dei mutui agevolati» in argomento; Rilevato che il documento di cui al precedente paragrafo, analizza ed indica le azioni ed i criteri per l'attivazione e la definizione delle procedure finalizzate alla rideterminazione dei contributi da erogare a fronte della rinegoziazione dei tassi di interesse; Rilevato che, relativamente ai contributi assistiti da fondi statali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, sono stati emessi per ogni singolo intervento i provvedimenti di concessione, liquidazione ed erogazione dei contributi con contestuale emissione dei relativi titoli di spesa, su presentazione della documentazione necessaria fornita dall'operatore e dall'Istituto di credito convenzionato, come da regolamento approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0390/Pres. del 13 agosto 1981; Ritenuto, pertanto, di approvare il regolamento recante gli adempimenti per l'attuazione delle norme sulla rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati di cui all'Art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale; Su conforme deliberazione giuntale n. 2623 del 4 settembre 2003; Decreta: E' approvato il «regolamento per l'attuazione delle norme sulla rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati di cui all'Art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 9 settembre 2003 ILLY