(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 22 ottobre 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato che all'Art. 29, comma 18 cosi' dispone: «le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli Enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalita' di cui al presente articolo provvedono, per gli Enti locali dei rispettivi territori, le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli Enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.»; Visto, l'art. 3, comma 16 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1; Visto l'Art. 3, comma 17, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 che prevede che l'amministrazione regionale, per il tramite della direzione regionale per le autonomie locali, che si avvale del comitato di garanzia, d'intesa con la Ragioneria generale e l'ufficio di piano, attivi il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno come definito ai sensi del succitato comma 16, attraverso delle rilevazioni, secondo modalita' e termini da fissarsi con decreto del Presidente della Regione; Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres. del 6 maggio 2003 con cui sono stati fissati i termini e le modalita' per l'attivazione del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno come definito dall'Art. 3, comma 16 della legge regionale 1/2003; Visto l'Art. 2, comma 7, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, che ha provveduto ad integrare l'Art. 3, comma 16 della legge regionale n. 1/2003; Visto l'Art. 42 dello Statuto speciale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2699 del 12 settembre 2003; Decreta: In esecuzione dell'Art. 2, comma 7 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, sono integrate le modalita' ed i termini relativi al monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' da parte degli Enti locali della Regione, come di seguito indicato: 1. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, sono tenuti a far pervenire alla direzione regionale per le autonomie locali - comitato di garanzia - una nuova previsione cumulativa annuale, (Art. 5, comma 3, decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres.), entro il 31 ottobre 2003, redatta in base al modello di cui all'allegato 1), al decreto del Presidente della Regione n. 0119/ Pres. del 2003, evidenziando solamente il saldo programmatico al 31 dicembre e quello cumulato a tutto il 30 settembre 2003, unitamente ai prospetti a) o b), ricompilati secondo le nuove disposizioni previste all'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 14/2003; 2. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti trasmettono alla direzione regionale per le autonomie locali - comitato di garanzia - il prospetto, di cui, rispettivamente, agli allegati 2E), 2S) e 3E), 3S), per il periodo, luglio-settembre e per il trimestre ottobre-dicembre, compilati secondo le nuove disposizioni previste all'Art. 2, comma 7, della legge regionale n. 14/2003, sempre secondo i termini previsti al punto 5) del decreto presidenziale n. 0119/Pres. del 6 maggio 2003; 3. Le comunicazioni prodotte dai revisori dei conti ai sensi dei punti 2), per il periodo luglio-settembre, e 6) del decreto presidenziale n. 0119/Pres. del 2003, vengono formulate avendo riguardo al nuovo modo di calcolo del saldo finanziario, secondo le modifiche apportate al decreto presidenziale n. 091/Pres. del 2003 dall'Art. 2, comma 7, della legge regionale n. 14/2003; 4. I modelli denominati 2E), 2S) e 3E), 3S), del presente decreto di cui costituiscono parte integrante, sostituiscono i modelli 2E), 2S) e 3E), 3S), allegati al decreto del Presidente della Regione n. 0119/ Pres. del 6 maggio 2003. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare le disposizioni di cui al presente provvedimento come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 22 settembre 2003 ILLY (Omissis.).