(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 43 del 22 ottobre 2003)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la  legge  27 dicembre  2002, n. 289 - disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  che
all'Art. 29, comma 18 cosi' dispone: «le Regioni a statuto speciale e
le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano concordano, entro il
31 marzo  di  ciascun  anno,  con  il Ministero dell'economia e delle
finanze,  per  gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese
correnti  e  dei  relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto
l'accordo,  i  flussi  di  cassa verso gli Enti sono determinati, con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con
gli  obiettivi  di  finanza  pubblica per il triennio 2003-2005. Alle
finalita' di cui al presente articolo provvedono, per gli Enti locali
dei rispettivi territori, le Regioni a statuto speciale e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai sensi delle competenze alle
stesse  attribuite  dai  rispettivi  statuti  di  autonomia  e  dalle
relative  norme di attuazione. Qualora le predette Regioni e province
autonome  non  provvedano  entro  il  31 marzo  di  ciascun  anno  si
applicano,   per   gli  Enti  locali  dei  rispettivi  territori,  le
disposizioni di cui al presente articolo.»;
    Visto,  l'art. 3, comma 16 della legge regionale 29 gennaio 2003,
n. 1;
    Visto  l'Art. 3, comma 17, della legge regionale 29 gennaio 2003,
n.  1  che  prevede  che  l'amministrazione regionale, per il tramite
della  direzione regionale per le autonomie locali, che si avvale del
comitato di garanzia, d'intesa con la Ragioneria generale e l'ufficio
di  piano, attivi il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto
di  stabilita' interno come definito ai sensi del succitato comma 16,
attraverso delle rilevazioni, secondo modalita' e termini da fissarsi
con decreto del Presidente della Regione;
    Visto  il  regolamento approvato con decreto del Presidente della
Regione  n. 0119/Pres. del 6 maggio 2003 con cui sono stati fissati i
termini  e  le  modalita'  per  l'attivazione  del monitoraggio degli
adempimenti  relativi  al  patto  di stabilita' interno come definito
dall'Art. 3, comma 16 della legge regionale 1/2003;
    Visto l'Art. 2, comma 7, della legge regionale 20 agosto 2003, n.
14,  che  ha  provveduto  ad integrare l'Art. 3, comma 16 della legge
regionale n. 1/2003;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto speciale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2699 del
12 settembre 2003;
                              Decreta:
    In   esecuzione  dell'Art.  2,  comma  7  della  legge  regionale
20 agosto  2003,  n.  14,  sono  integrate  le modalita' ed i termini
relativi  al  monitoraggio  degli  adempimenti  relativi  al patto di
stabilita'  da parte degli Enti locali della Regione, come di seguito
indicato:
      1.  Le  province  ed i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti  della  Regione,  sono tenuti a far pervenire alla direzione
regionale  per le autonomie locali - comitato di garanzia - una nuova
previsione   cumulativa  annuale,  (Art.  5,  comma  3,  decreto  del
Presidente  della  Regione  n.  091/Pres.), entro il 31 ottobre 2003,
redatta  in  base  al  modello di cui all'allegato 1), al decreto del
Presidente  della  Regione  n.  0119/  Pres.  del  2003, evidenziando
solamente  il  saldo programmatico al 31 dicembre e quello cumulato a
tutto  il  30 settembre  2003,  unitamente  ai  prospetti  a)  o  b),
ricompilati  secondo le nuove disposizioni previste all'art. 2, comma
7, della legge regionale n. 14/2003;
      2.  Le  province ed i comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti trasmettono alla direzione regionale per le autonomie locali
-  comitato di garanzia - il prospetto, di cui, rispettivamente, agli
allegati  2E), 2S) e 3E), 3S), per il periodo, luglio-settembre e per
il   trimestre   ottobre-dicembre,   compilati   secondo   le   nuove
disposizioni  previste  all'Art. 2, comma 7, della legge regionale n.
14/2003,  sempre  secondo  i termini previsti al punto 5) del decreto
presidenziale n. 0119/Pres. del 6 maggio 2003;
      3.  Le  comunicazioni  prodotte dai revisori dei conti ai sensi
dei  punti  2),  per  il  periodo luglio-settembre,  e 6) del decreto
presidenziale  n.  0119/Pres.  del  2003,  vengono  formulate  avendo
riguardo  al  nuovo modo di calcolo del saldo finanziario, secondo le
modifiche  apportate  al  decreto presidenziale n. 091/Pres. del 2003
dall'Art. 2, comma 7, della legge regionale n. 14/2003;
      4.  I  modelli  denominati  2E),  2S)  e 3E), 3S), del presente
decreto  di  cui  costituiscono  parte  integrante,  sostituiscono  i
modelli 2E), 2S) e 3E), 3S), allegati al decreto del Presidente della
Regione n. 0119/ Pres. del 6 maggio 2003.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  di far
osservare  le  disposizioni  di  cui  al  presente provvedimento come
regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 22 settembre 2003
                                ILLY
    (Omissis.).