(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 22 ottobre 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «disciplina organica del turismo»; Visto l'Art. 107, comma 1, della legge regionale citata n. 2/2002, che demanda ad un regolamento regionale la disciplina dei requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite individuate dai comuni singoli o associati; Visto l'Art. 109, comma 3, della legge regionale menzionata n. 2/2002, che prevede che la giunta regionale stabilisca, al fine di realizzare un'equilibrata dislocazione delle aree attrezzate sul territorio regionale, criteri e priorita' per la concessione dei contributi in favore dei comuni singoli o associati per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»; Vista, altresi', la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «disciplina organica dei lavori pubblici»; Visto l'Art. 42 dello statuto speciale della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2969 del 3 ottobre 2003; Decreta: E' approvato il «regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, in attuazione dell'Art. 107, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, nonche' i criteri, le priorita' e le modalita' per la concessione dei contributi, in favore dei comuni singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree, ai sensi dell'Art. 109, comma 3, della legge regionale n. 2/2002», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare detto regolamento. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 10 ottobre 2003 ILLY