(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 43 del 22 ottobre 2003)


                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista  la  legge  regionale  16  gennaio  2002,  n. 2 «disciplina
organica del turismo»;
    Vista  la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, che all'Art. 5,
comma  71  demanda  alla  giunta  regionale  la  determinazione,  con
apposito  atto  amministrativo,  delle modalita' e dei criteri per la
concessione, in favore dei comuni costieri del Friuli-Venezia Giulia,
dei  contributi  per  concorrere  all'abbattimento del costo connesso
alla  raccolta,  al  trasporto  e  allo  smaltimento in discarica del
materiale spiaggiato;
    Ricordato  che  in  applicazione  della citata legge regionale n.
4/1999  sono  state adottate le deliberazioni giuntali n. 3510 del 18
novembre 1999 e n. 748 del 31 marzo 2000;
    Ritenuto  di determinare con regolamento le modalita' e i criteri
per  la  concessione dei menzionati contributi, in applicazione della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Rilevato  che le richiamate deliberazioni giuntali n. 3510/1999 e
n.  748/2000  non  saranno piu' applicabili a seguito dell'entrata in
vigore dell'emanando regolamento;
    Evidenziato  che  sono  ammessi ai contributi i comuni delle zone
costiere  della Regione Friuli-Venezia Giulia che presentano spiagge,
atteso  che  solo ad essi puo' essere riferito il costo connesso alla
raccolta,  al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale
spiaggiato;
    Visto l'Art. 42 dello statuto speciale della Regione;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2968 del
3 ottobre 2003;

                              Decreta:

    E' approvato il «regolamento concernente le modalita' e i criteri
per  la  concessione,  in  favore  dei  comuni costieri della Regione
Friuli-Venezia Giulia, dei contributi per concorrere all'abbattimento
del  costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in
discarica  del materiale spiaggiato, ai sensi dell'Art. 5, commi 70 e
71, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4», nel testo allegato
al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare
detto regolamento.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
      Trieste, 11 ottobre 2003

                                ILLY