(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 44 del 29 ottobre 2003)


                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista  la  legge  regionale  31 dicembre  1999, n. 30 concernente
«gestione   ed   esercizio  dell'attivita'  venatoria  nella  Regione
Friuli-Venezia Giulia»;
    Visto  il  «regolamento  recante  i  criteri  e  le modalita' per
l'assegnazione  e  il  trasferimento  dei cacciatori nelle riserve di
caccia  del  Friuli-Venezia  Giulia  ai  sensi dell'Art. 17, comma 2,
lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», approvato
con  decreto  del presidente della giunta regionale 1° febbraio 2000,
n. 030/Pres.;
    Visto  il  «regolamento  concernente  il  tesserino  regionale di
caccia  per  il  Friuli-Venezia Giulia di cui all'Art. 26 della legge
regionale  31 dicembre  1999,  n.  30»,  approvato  con  decreto  del
Presidente della giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.;
    Ravvisata la necessita' di apportare modifiche ed integrazioni ad
entrambi   i   citati  regolamenti,  per  far  fronte  a  discordanze
interpretative  e difficolta' applicative venutesi a creare in ordine
ad alcune norme;
    Richiamato  l'Art.  3  del  decreto  del  presidente della giunta
regionale  20 aprile  2000, n. 0128/Pres. nella parte in cui fissa il
15 maggio come termine ultimo per il rilascio del tesserino venatorio
ai  cacciatori  assegnati, a pena di decadenza dall'assegnazione alla
riserva di caccia;
    Ritenuto  opportuno  consentire  che il rilascio del tesserino ai
cacciatori   assegnati,  in  regola  con  il  pagamento  della  quota
associativa,  possa  avvenire  durante l'intero arco temporale in cui
l'attivita'  venatoria  puo'  essere  esercitata,  ferma  restando la
verifica dei requisiti di legge al momento del rilascio del tesserino
medesimo;
    Ravvisata dunque la necessita' di modificare l'Art. 3 del decreto
del  presidente della giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.,
ed  i  successivi  articoli  5  e  6  per  conseguenti  necessita' di
coordinamento;
    Considerato  che  l'Art.  1,  comma  2 del decreto del presidente
della  giunta regionale 1° febbraio 2000, n. 030/Pres., nel prevedere
la  decadenza  della  domanda  di trasferimento quale conseguenza del
mancato  versamento  nei  termini della quota associativa dovuta alla
riserva di appartenenza, non specifica a quale annata venatoria detto
versamento si debba riferire;
    Ritenuto che detto adempimento debba intendersi quello dovuto per
l'annata venatoria successiva a quella di presentazione della domanda
di  trasferimento,  in quanto la previsione stessa risulterebbe priva
di  effetti  qualora  il  riferimento  fosse al versamento dovuto per
l'annata  in  corso;  cio'  in quanto il cacciatore assegnato che non
fosse in regola con il versamento della quota associativa nei termini
statutari della riserva di caccia incorrerebbe nella dichiarazione di
decadenza  dalla riserva medesima e risulterebbe pertanto carente dei
requisiti   oggettivi   e   soggettivi   per  poter  beneficiare  del
trasferimento successivamente comunicatogli;
    Considerati  i  problemi  applicativi  relativi  all'Art.  5  del
decreto  del  Presidente  della giunta regionale 1° febbraio 2000, n.
030/Pres.,  per il quale l'amministrazione regionale, previa verifica
della  sopravvenuta  disponibilita'  di posti nella riserva di caccia
interessata,   provvede   alla  collocazione  dei  cacciatori  aventi
diritto,  nel  rispetto  della  graduatoria  approvata,  anche per il
restante  periodo  dell'annata  venatoria, ovvero fino al 31 marzo di
ogni anno;
    Preso  atto  che la stagione venatoria si chiude al 31 gennaio di
ogni  anno e che la comunicazione di un provvedimento di assegnazione
o di trasferimento effettuata in data successiva dall'amministrazione
regionale   indurrebbe   nel  cacciatore  interessato  l'obbligo  del
pagamento  della quota associativa alla nuova riserva di caccia, pena
la  mancata assegnazione o trasferimento, senza poter piu' esercitare
di fatto alcuna attivita' venatoria nella stagione giunta al temine;
    Ravvisata pertanto l'opportunita' che l'amministrazione regionale
emetta  provvedimenti  di assegnazione e di trasferimento entro e non
oltre  il  termine  della  stagione  venatoria  di  ogni  anno, anche
nell'interesse  generale  di  un  efficace  e  funzionale svolgimento
dell'attivita' di assegnazione e trasferimento dei cacciatori;
    Ritenuto  conseguentemente,  per  quanto  sinora  detto, di dover
apportare  delle  modifiche  agli  articoli  1  e  5  del decreto del
presidente della giunta regionale 1° febbraio 2000, n. 030/Pres.;
    Considerato  infine  che  con decreto del presidente della giunta
regionale  1° febbraio  2000,  n.  030/  Pres. sono stati approvati i
modelli relativi alle domande di assegnazione e di trasferimento alle
riserve  di  caccia  del  Friuli-Venezia  Giulia  (ivi riportati come
allegato  a)  e  allegato  b),  da  presentarsi  al  Servizio  per la
conservazione  della fauna e della caccia tra il 1° ed il 31 marzo di
ogni anno;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  1313  del
23 aprile  2002  con  cui,  soppresso  il  Servizio  autonomo  per la
gestione  faunistica e venatoria, e' stato istituito il «Servizio per
la  conservazione  della fauna e della caccia», alle dipendenze della
«direzione  regionale delle foreste e della caccia», cosi' rinominata
con  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 3837 del 14 novembre
2002;
    Visto  l'Art.  25 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 nella
parte in cui fa divieto alle pubbliche aniministrazioni di richiedere
atti  o certificati concernenti stati, qualita' personali e fatti che
siano  attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione o
comunque che la stessa amministrazione sia tenuta a certificare;
    Ritenuto  pertanto  opportuno modificare i modelli attualmente in
uso  delle domande di assegnazione e di trasferimento alle riserve di
caccia, adeguandoli quanto previsto dalla normativa sopraccitata;
    Visto l'Art. 42 dello statuto speciale della Regione, emanato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2905 del
26 settembre 2003;

                              Decreta:

    Sono  approvate  le  modifiche  ed  integrazioni  al «regolamento
concernente  il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia e
Giulia  di cui all'Art. 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n.
30»,  ed  al  «regolamento  recante  i  criteri  e  le  modalita' per
l'assegnazione  e  il trasferimento dei cacciatori del Friuli-Venezia
Giulia  ai  sensi  dell'Art.  17,  comma  2,  lettera d), della legge
regionale  31 dicembre  1999,  n. 30», nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
dette  disposizioni  quali  modifiche  ed integrazioni al regolamento
della Regione.
    Il   presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 7 ottobre 2003

                                ILLY