(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 29 ottobre 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 concernente «gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»; Visto il «regolamento recante i criteri e le modalita' per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'Art. 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», approvato con decreto del presidente della giunta regionale 1° febbraio 2000, n. 030/Pres.; Visto il «regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'Art. 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.; Ravvisata la necessita' di apportare modifiche ed integrazioni ad entrambi i citati regolamenti, per far fronte a discordanze interpretative e difficolta' applicative venutesi a creare in ordine ad alcune norme; Richiamato l'Art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. nella parte in cui fissa il 15 maggio come termine ultimo per il rilascio del tesserino venatorio ai cacciatori assegnati, a pena di decadenza dall'assegnazione alla riserva di caccia; Ritenuto opportuno consentire che il rilascio del tesserino ai cacciatori assegnati, in regola con il pagamento della quota associativa, possa avvenire durante l'intero arco temporale in cui l'attivita' venatoria puo' essere esercitata, ferma restando la verifica dei requisiti di legge al momento del rilascio del tesserino medesimo; Ravvisata dunque la necessita' di modificare l'Art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0128/Pres., ed i successivi articoli 5 e 6 per conseguenti necessita' di coordinamento; Considerato che l'Art. 1, comma 2 del decreto del presidente della giunta regionale 1° febbraio 2000, n. 030/Pres., nel prevedere la decadenza della domanda di trasferimento quale conseguenza del mancato versamento nei termini della quota associativa dovuta alla riserva di appartenenza, non specifica a quale annata venatoria detto versamento si debba riferire; Ritenuto che detto adempimento debba intendersi quello dovuto per l'annata venatoria successiva a quella di presentazione della domanda di trasferimento, in quanto la previsione stessa risulterebbe priva di effetti qualora il riferimento fosse al versamento dovuto per l'annata in corso; cio' in quanto il cacciatore assegnato che non fosse in regola con il versamento della quota associativa nei termini statutari della riserva di caccia incorrerebbe nella dichiarazione di decadenza dalla riserva medesima e risulterebbe pertanto carente dei requisiti oggettivi e soggettivi per poter beneficiare del trasferimento successivamente comunicatogli; Considerati i problemi applicativi relativi all'Art. 5 del decreto del Presidente della giunta regionale 1° febbraio 2000, n. 030/Pres., per il quale l'amministrazione regionale, previa verifica della sopravvenuta disponibilita' di posti nella riserva di caccia interessata, provvede alla collocazione dei cacciatori aventi diritto, nel rispetto della graduatoria approvata, anche per il restante periodo dell'annata venatoria, ovvero fino al 31 marzo di ogni anno; Preso atto che la stagione venatoria si chiude al 31 gennaio di ogni anno e che la comunicazione di un provvedimento di assegnazione o di trasferimento effettuata in data successiva dall'amministrazione regionale indurrebbe nel cacciatore interessato l'obbligo del pagamento della quota associativa alla nuova riserva di caccia, pena la mancata assegnazione o trasferimento, senza poter piu' esercitare di fatto alcuna attivita' venatoria nella stagione giunta al temine; Ravvisata pertanto l'opportunita' che l'amministrazione regionale emetta provvedimenti di assegnazione e di trasferimento entro e non oltre il termine della stagione venatoria di ogni anno, anche nell'interesse generale di un efficace e funzionale svolgimento dell'attivita' di assegnazione e trasferimento dei cacciatori; Ritenuto conseguentemente, per quanto sinora detto, di dover apportare delle modifiche agli articoli 1 e 5 del decreto del presidente della giunta regionale 1° febbraio 2000, n. 030/Pres.; Considerato infine che con decreto del presidente della giunta regionale 1° febbraio 2000, n. 030/ Pres. sono stati approvati i modelli relativi alle domande di assegnazione e di trasferimento alle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia (ivi riportati come allegato a) e allegato b), da presentarsi al Servizio per la conservazione della fauna e della caccia tra il 1° ed il 31 marzo di ogni anno; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1313 del 23 aprile 2002 con cui, soppresso il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, e' stato istituito il «Servizio per la conservazione della fauna e della caccia», alle dipendenze della «direzione regionale delle foreste e della caccia», cosi' rinominata con deliberazione della giunta regionale n. 3837 del 14 novembre 2002; Visto l'Art. 25 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 nella parte in cui fa divieto alle pubbliche aniministrazioni di richiedere atti o certificati concernenti stati, qualita' personali e fatti che siano attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione o comunque che la stessa amministrazione sia tenuta a certificare; Ritenuto pertanto opportuno modificare i modelli attualmente in uso delle domande di assegnazione e di trasferimento alle riserve di caccia, adeguandoli quanto previsto dalla normativa sopraccitata; Visto l'Art. 42 dello statuto speciale della Regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2905 del 26 settembre 2003; Decreta: Sono approvate le modifiche ed integrazioni al «regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia e Giulia di cui all'Art. 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», ed al «regolamento recante i criteri e le modalita' per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'Art. 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche ed integrazioni al regolamento della Regione. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 7 ottobre 2003 ILLY