(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 44 del 29 ottobre 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista  la  legge  regionale  31 dicembre 1999, n. 30, concernente
«Gestione   ed   esercizio  dell'attivita'  venatoria  nella  Regione
Friuli-Venezia Giulia», e in particolare gli articoli 13, 14 e 15 con
i  quali  vengono  istituiti  i  distretti venatori ed individuate le
finalita', funzioni ed organi degli stessi;
    Considerato che nell'attivita' di segreteria i distretti venatori
sono  attualmente  supportati dal Servizio per la conservazione della
fauna  e della caccia ai sensi dell'Art. 15, comma 5, della succitata
legge regionale;
    Visto,  altresi',  l'Art.  36,  comma 1-ter della legge regionale
medesima,  introdotto dall'Art. 14, comma 17 della legge regionale n.
10/2003,   che  autorizza  l'amministrazione  regionale  a  concedere
contributi alle riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono
il  presidente  pro  tempore  del  distretto  venatorio  per le spese
concernenti l'attivita' di segreteria del distretto stesso;
    Ravvisata  la  necessita' di individuare i criteri e le modalita'
di erogazione del contributo;
    Visto  il  testo  regolamentare  predisposto  al  riguardo  dalla
direzione regionale delle foreste e della caccia;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2907 del
26 settembre 2003;
                              Decreta:
    E'  approvato  il «Regolamento recante criteri e modalita' per la
concessione  dei  contributi  alle  riserve  di  caccia  o agli altri
soggetti  che  esprimono  il  presidente  pro  tempore  del distretto
venatorio  per  le  spese  concernenti  l'attivita' di segreteria del
distretto  stesso  ai  sensi  dell'Art.  36,  comma 1-ter della legge
regionale  31 dicembre  1999,  n.  30, nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente decreto entra in vigore il giorno succesivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

      Trieste, 10 ottobre 2003
                                ILLY