(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Molise n. 19 del 16 settembre 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
    1.  Dopo l'art. 28 della legge regionale n. 19 del 20 agosto 1984
e' aggiunto il seguente articolo:
      «Art.   28-bis  -  1.  Hanno,  altresi',  diritto  alla  libera
circolazione:
        g) i  ciechi  con  residuo visivo fino a 1/10 in entrambi gli
occhi ottenuto anche con correzione di lenti;
        h) i  grandi  invalidi  di  guerra,  di lavoro, di servizio e
civili;
        i) i  mutilati  e gli invalidi di guerra, gli invalidi civili
per causa di guerra ed assimilati, con una percentuale di invalidita'
non inferiore al 74%;
        j)  gli  invalidi  del lavoro e civili con una percentuale di
invalidita' non inferiore al 74%;
        k) i sordomuti;
        l) i mutilati ed invalidi per servizio fino all'8ª categoria.
    2.  I  soggetti  appartenenti alle categorie di cui al precedente
comma  possono  godere  del  predetto  beneficio solo se provvisti di
apposito   tesserino  di  riconoscimento  rilasciato  dal  competente
settore «Trasporti» della giunta regionale.
    3. L'accompagnatore di persone affette da cecita' assoluta ovvero
da invalidita' totale ha diritto alla gratuita' del viaggio.
    4.  Ai  beneficiari  che  hanno  diritto all'accompagnatore viene
rilasciata  al titolare dell'agevolazione di viaggio apposita tessera
speciale con la dicitura «valida anche per l'accompagnatore».
    5.  Per  l'ottenimento  della  tessera  di  libera circolazione i
soggetti  di  cui  al  presente  articolo  devono  inoltrare apposita
domanda,  in  carta  libera,  al competente settore «Trasporti» della
Regione,   tramite   l'associazione  di  categoria  di  appartenenza,
unitamente  al  certificato  di  residenza,  a due fotografie ed alla
documentazione relativa allo stato di invalidita'.
    6.  Le  tessere  rilasciate  ai  sensi del presente articolo sono
consegnate  dal  competente  settore  «Trasporti»  della Regione alle
associazioni di categoria di appartenenza dei beneficiari che, a loro
volta, provvedono alla consegna ai beneficiari.
    7.  Le  tessere  rilasciate ai sensi del presente articolo devono
essere  annualmente vidimate dal competente settore «Trasporti» della
Regione.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Molise.
      Campobasso, 2 settembre 2003
                                IORIO