(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 dell'8 ottobre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 3 della legge regionale n. 6/1994 1. Dopo il comma 6 dell'Art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6 (Istituzione degli albi provinciali degli imprenditori agricoli professionali) e' aggiunto il seguente: «6-bis. - L'iscritto ha l'obbligo di comunicare alla provincia, entro sessanta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione dei requisiti in base ai quali l'iscrizione e' stata concessa.».