(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Toscana n. 41
                        dell'8 ottobre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifiche all'Art. 3 della legge regionale n. 6/1994
    1.  Dopo  il comma 6 dell'Art. 3 della legge regionale 12 gennaio
1994,  n.  6  (Istituzione  degli albi provinciali degli imprenditori
agricoli professionali) e' aggiunto il seguente:
    «6-bis.  -  L'iscritto ha l'obbligo di comunicare alla provincia,
entro  sessanta  giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione dei
requisiti in base ai quali l'iscrizione e' stata concessa.».