(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 dell'8 ottobre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), Art. 10, comma 5. 1. Il comma 5 dell'Art. 10 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e' sostituito dal seguente: «5. Le modalita' di nomina degli organi di cui al comma 4, nonche' la composizione del consiglio di amministrazione, che assicura la rappresentanza delle universita' e degli studenti, e del collegio dei revisori delle aziende sono stabilite con deliberazione del consiglio regionale. Le modalita' di funzionamento e le competenze degli organi di cui al comma 4, sono stabilite dal regolamento di cui all'Art. 32, comma 3, lettera b)».