(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Toscana n. 41
                        dell'8 ottobre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifica  alla  legge  regionale  26 luglio  2002, n. 32 (Testo unico
della  normativa  della  Regione  Toscana  in  materia di educazione,
istruzione,  orientamento,  formazione  professionale e lavoro), Art.
                            10, comma 5.
    1.  Il comma 5 dell'Art. 10 della legge regionale 26 luglio 2002,
n.  32  (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia
di  educazione,  istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro) e' sostituito dal seguente:
    «5.  Le  modalita'  di  nomina  degli  organi  di cui al comma 4,
nonche'   la  composizione  del  consiglio  di  amministrazione,  che
assicura  la rappresentanza delle universita' e degli studenti, e del
collegio  dei revisori delle aziende sono stabilite con deliberazione
del   consiglio   regionale.  Le  modalita'  di  funzionamento  e  le
competenze  degli  organi  di  cui  al  comma  4,  sono stabilite dal
regolamento di cui all'Art. 32, comma 3, lettera b)».