(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 dell'8 ottobre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Inserimento dell'Art. 10-bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31marzo 1998, n. 114) 1. Dopo l'Art. 10 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), e' inserito il seguente: «Art. 10-bis (Sanzioni). - 1. In caso di accertamento della violazione dell'obbligo di chiusura domenicale o festiva dell'esercizio, reiterata per almeno due volte in un periodo di dodici mesi, indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione della sanzione di cui all'Art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'Art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), il comune in cui l'esercizio ha sede dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a quindici giorni. 2. Chiunque viola le disposizioni dell'Art. 11-bis, comma 1, del regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4 (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"), aggiunto dall'Art. 2 del regolamento regionale 3 maggio 2000, n. 5, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad Euro 3000,00. 3. Chiunque viola le disposizioni dell'Art. 16-bis del regolamento regionale n. 4/1999, aggiunto dal regolamento regionale n. 5/2000 e modificato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 11 luglio 2002, n. 26/R, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 29 settembre 2003 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 settembre 2003.