(Pubblicata nel suppl. straord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 21 del 15 novembre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. Al fine di favorire la graduale e definitiva ricollocazione dei soggetti appartenenti al bacino dei lavoratori socialmente utili ed al bacino dei lavoratori di pubblica utilita', per come individuati nelle convenzioni sottoscritte dagli enti attuatori, la Regione Calabria con la presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, disciplina le azioni volte a promuovere la progressiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini, attraverso il transito dei lavoratori interessati all'interno di stabili attivita' occupazionali. La Regione Calabria assume la concertazione e la contrattazione con le parti sociali quale metodo fondamentale per l'attuazione delle politiche del lavoro ed in particolare per l'attuazione delle azioni e dei programmi disciplinati dalla presente legge. A tal fine e' costituito presso l'Assessorato regionale al lavoro un comitato per le politiche finalizzate alla progressiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini LSU e LPU con il compito di garantire il raccordo con le altre iniziative in materia di promozione dell'occupazione in Calabria. Di tale comitato fanno parte l'assessore regionale al lavoro, o un suo delegato, con funzioni di presidente, il dirigente del settore lavoro competente, un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, un rappresentante dell'ANCI, un rappresentante dell'UPI, un rappresentante dell'UNCEM, un rappresentante dell'Azienda Calabria Lavoro e un rappresentante di Italia Lavoro S.p.a.