(Pubblicata nel suppl. straord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 21 del 15 novembre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. I commi 1 e 2, Art. 17, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, sono sostituiti dai seguenti: «1. Al segretario generale ed ai direttori di dipartimento, per il periodo in cui esercitano tali funzioni dirigenziali di livello generale, compete il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica diiigenziale del comparto Regioni-enti locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennita' integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennita' non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione». «2. Ai dirigenti di cui all'Art. 15 della legge regionale del 13 maggio 1996, n. 8, assunti con contratto di diritto privato, compete il trattamento economico corrispondente al comina 1 della presente legge». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 19 novembre 2003 CHIARAVALLOTI