(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 5 novembre 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, concernente «Misure in materia di pesca e di acquacoltura»; Vista la deliberazione del C.I.P.E. - comitato interministeriale per la programmazione economica n. 45/1999 del 21 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1999; Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali 1° settembre 1999, n. 60880, «legge 21 maggio 1998, n. 164, concernente misure in materia di pesca e di acquacoltura - modalita' di attuazione del Piano di sviluppo dell'acquacoltura in acque dolci», registrata alla Corte dei conti il 6 ottobre 1999, registro n. 2 politiche agricole e forestali, foglio n. 268, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999; Vista in particolare la «Misura 1 - riduzione impatto ambientale» indicata nella predetta circolare, che prevede interventi finanziari finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale degli impianti di piscicoltura intensiva; Vista la nota prot. n. 6065452 del 20 novembre 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali - dipartimento delle politiche di mercato - direzione generale per la pesca e l'acquacoltura con la quale si esprime parere favorevole affinche' le risorse finanziarie statali messe a disposizione della Regione ai sensi della legge n. 164/1998 possano essere utilizzate, all'interno delle diverse misure previste dal Piano integrativo per lo sviluppo dell'acquacoltura in acqua dolce, tenuto conto delle esigenze regionali del settore dell'acquacoltura in acqua dolce; Visto l'Art. 6, comma 14 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 «Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7» che prevede che l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle imprese con unita' tecnico economica situata nella Regione, iscritte al registro di cui all'Art. 8 della legge n. 580/1993, che esercitano in forma singola o associata attivita' di allevamento ittico in acque dolci, contributi nella misura del 40 per cento della spesa ammissibile a seguito della compiuta istruttoria delle domande, per interventi strutturali finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali negli impianti di piscicoltura intensiva; Ritenuto di disciplinare, come indicato dall'Art. 6, comma 15, della succitata legge regionale n. 14/2003, mediante atto regolamentare di esecuzione i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma 14; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2821 del 19 settembre 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalita' per l'attuazione di interventi finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali degli impianti di piscicoltura intensiva in acqua dolce di cui all'Art. 6, comma 15 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 6 ottobre 2003 ILLY