(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 45 del 5 novembre 2003)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la  legge  21 maggio  1998, n. 164, concernente «Misure in
materia di pesca e di acquacoltura»;
    Vista  la deliberazione del C.I.P.E. - comitato interministeriale
per  la  programmazione  economica  n.  45/1999  del  21 aprile 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1999;
    Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  politiche agricole e
forestali 1° settembre 1999, n. 60880, «legge 21 maggio 1998, n. 164,
concernente  misure in materia di pesca e di acquacoltura - modalita'
di  attuazione  del  Piano  di  sviluppo  dell'acquacoltura  in acque
dolci»,  registrata  alla Corte dei conti il 6 ottobre 1999, registro
n.  2  politiche  agricole  e  forestali, foglio n. 268, e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999;
    Vista in particolare la «Misura 1 - riduzione impatto ambientale»
indicata  nella predetta circolare, che prevede interventi finanziari
finalizzati  alla riduzione dell'impatto ambientale degli impianti di
piscicoltura intensiva;
    Vista la nota prot. n. 6065452 del 20 novembre 2002 del Ministero
delle  politiche  agricole e forestali - dipartimento delle politiche
di  mercato - direzione generale per la pesca e l'acquacoltura con la
quale  si  esprime parere favorevole affinche' le risorse finanziarie
statali  messe  a  disposizione della Regione ai sensi della legge n.
164/1998  possano essere utilizzate, all'interno delle diverse misure
previste  dal  Piano integrativo per lo sviluppo dell'acquacoltura in
acqua  dolce,  tenuto  conto  delle  esigenze  regionali  del settore
dell'acquacoltura in acqua dolce;
    Visto l'Art. 6, comma 14 della legge regionale 20 agosto 2003, n.
14 «Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli
anni  2003-2005 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile
1999,   n.   7»   che  prevede  che  l'Amministrazione  regionale  e'
autorizzata  a  concedere  alle  imprese con unita' tecnico economica
situata  nella  Regione, iscritte al registro di cui all'Art. 8 della
legge  n.  580/1993,  che  esercitano  in  forma  singola o associata
attivita'  di  allevamento  ittico  in  acque dolci, contributi nella
misura  del  40  per  cento  della  spesa ammissibile a seguito della
compiuta   istruttoria  delle  domande,  per  interventi  strutturali
finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali negli impianti di
piscicoltura intensiva;
    Ritenuto  di  disciplinare,  come indicato dall'Art. 6, comma 15,
della   succitata   legge   regionale   n.   14/2003,  mediante  atto
regolamentare  di  esecuzione  i criteri e le modalita' di erogazione
dei contributi di cui al comma 14;
    Vista   la   legge  regionale  20 marzo  2000,  n.  7  che  detta
disposizioni  in  materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2821 del
19 settembre 2003;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento  recante  criteri e modalita' per
l'attuazione  di  interventi finalizzati alla riduzione degli impatti
ambientali degli impianti di piscicoltura intensiva in acqua dolce di
cui  all'Art.  6,  comma  15 della legge regionale 20 agosto 2003, n.
14»,  nel  testo  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 6 ottobre 2003
                                ILLY