(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 5 novembre 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, concernente «Misure in materia di pesca e di acquacoltura»; Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 45/1999 del 21 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1999; Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali 1° settembre 1999, n. 60880, «legge 21 maggio 1998, n. 164, concernente misure in materia di pesca e di acquacoltura - modalita' di attuazione del Piano di sviluppo dell'acquacoltura in acque dolci», registrata alla Corte dei conti il 6 ottobre 1999, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 268, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999; Vista in particolare la «Misura 4 - ricerca biotecnologica» indicata nella predetta circolare, che prevede interventi finanziari finalizzati a potenziare la ricerca biotecnologica per: a) accelerare i processi di controllo di patologie emergenti privilegiando la messa a punto di vaccini; b) sostenere le applicazioni biotecnologiche compatibili; c) avviare ricerche conoscitive sulle disponibilita' di farmaci innovativi disponibili sul mercato internazionale e attivare, a livello nazionale, processi di omologazione; Visto il decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000 «Adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002» ed in particolare la parte terza inerente la ricerca scientifica; Vista la nota prot. n. 6065452 del 20 novembre 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali - dipartimento delle politiche di mercato - direzione generale per la pesca e l'acquacoltura con la quale si esprime parere favorevole affinche' le risorse finanziane messe a disposizione della Regione ai sensi della legge n. 164/1998 possano essere utilizzate, all'interno delle diverse misure previste dal Piano integrativo per lo sviluppo dell'acquacoltura in acqua dolce, tenuto conto delle esigenze regionali; Visto l'Art. 6, comma 17, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 «Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7» che prevede che l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a domanda delle Associazioni professionali di categoria, degli enti ed Istituti di ricerca pubblici o privati operanti nel territorio regionale, contributi nella misura del 100% della spesa ammissibile per studi nel settore dell'acquacoltura in acqua dolce riconducibili alle seguenti tipologie: a) potenziamento della ricerca biotecnologica al fine di accelerare i processi di controllo di patologie emergenti pnivilegiando la messa a punto di vaccini ovvero la diffusione di pratiche di vaccinazione su vasta scala; b) iniziative finalizzate alla diffusione dei sistemi di produzione innovativi che prevedano l'applicazione di bio-tecnologie mirate all'eradicazione e/o il contenimento di patologie negli impianti di allevamento; c) progetti di ricerche conoscitive sulle disponibilita' di farmaci innovativi sul mercato internazionale al fine di avviare, sul mercato nazionale, processi di omologazione degli stessi. Ritenuto di disciplinare, come indicato dall'Art. 6, comma 18, della succitata legge regionale n. 14/2003, mediante atto regolamentare di esecuzione, i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma 17; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso; Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2820 del 19 settembre 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalita' per l'attuazione di interventi finalizzati al potenziamento della ricerca biotecnologica nel settore dell'acquacoltura in acque dolci di cui all'Art. 6, comma 18, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 6 ottobre 2003 ILLY