(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 5 novembre 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»; Visto in particolare l'Art. 53-bis, comma 1, lettere c) e d) della citata legge regionale 12/2002, come introdotto dall'Art. 6 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, concernente «Disciplina generale in materia di innovazione», ai sensi del quale l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle imprese artigiane e loro consorzi e societa' consortili contributi per l'acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie finalizzate al ciclo produttivo, nonche' per la predisposizione di studi di fattibilita' e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo; Visto inoltre l'Art. 53-ter della citata legge regionale 12/2002, come introdotto dall'Art. 6 della citata legge regionale n. 11/2003, ai sensi del quale per le suddette finalita' di cui all'Art. 53-bis, comma 1, lettere c) e d) sono concessi contributi in conto capitale nella misura e con criteri e modalita' fissati con Regolamento; Ritenuto pertanto di disciplinare i suddetti criteri e modalita' nella forma regolamentare; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2886 del 26 settembre 2003; Decreta: E' approvato il «regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'Art. 53-bis, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale n. 12/2002», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 10 ottobre 2003 ILLY