(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 45 del 5 novembre 2003)


                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista  la  legge  regionale  22 aprile  2002,  n.  12 concernente
«Disciplina organica dell'artigianato»;
    Visto  in  particolare  l'Art.  53-bis,  comma 1, lettere c) e d)
della  citata  legge  regionale  12/2002, come introdotto dall'Art. 6
della  legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, concernente «Disciplina
generale   in   materia   di   innovazione»,   ai   sensi  del  quale
l'amministrazione  regionale  e' autorizzata a concedere alle imprese
artigiane  e  loro  consorzi  e  societa'  consortili  contributi per
l'acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione di nuove
tecnologie   finalizzate   al   ciclo   produttivo,  nonche'  per  la
predisposizione  di studi di fattibilita' e di progetti di ricerca da
presentare  allo  Stato  o all'Unione europea per l'ottenimento delle
agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo;
    Visto inoltre l'Art. 53-ter della citata legge regionale 12/2002,
come  introdotto dall'Art. 6 della citata legge regionale n. 11/2003,
ai  sensi del quale per le suddette finalita' di cui all'Art. 53-bis,
comma  1,  lettere c) e d) sono concessi contributi in conto capitale
nella misura e con criteri e modalita' fissati con Regolamento;
    Ritenuto  pertanto di disciplinare i suddetti criteri e modalita'
nella forma regolamentare;
    Vista  la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto
di accesso»;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2886 del
26 settembre 2003;

                              Decreta:

    E'  approvato il «regolamento concernente criteri e modalita' per
la  concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca,
sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'Art. 53-bis, comma
1,  lettere  c)  e  d),  della legge regionale n. 12/2002», nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il   presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 10 ottobre 2003

                                ILLY