(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Veneto n. 112 del 28 novembre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  Modifica dell'Art. 3 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 13
    1.  L'Art.  3  della  legge  regionale  31 maggio  2001, n. 13 e'
sostituito dal seguente:
    «Art.   3   (Incentivazione   dei   sistemi  per  la  gestione  e
l'assicurazione  della qualita' nel settore zootecnico). - 1. Al fine
di  migliorare  la  qualita'  dei  processi  aziendali lungo tutta la
filiera  zootecnica  e  fornire ulteriori garanzie ai consumatori, la
giunta  regionale  e'  autorizzata  a  concedere,  alle  imprese  che
producono o trasformano bovini da carne, contributi in conto capitale
per  l'introduzione e la certificazione dei sistemi per la gestione e
l'assicurazione della qualita'.
    2. Sono ammissibili le spese relative all'adeguamento strutturale
e  dotazionale  degli  impianti  di  allevamento, all'acquisizione di
dotazioni  informatiche  e dei relativi programmi applicativi nonche'
le  spese  afferenti  strumenti di analisi e di laboratorio necessari
per la certificazione.
    3.  Il  contributo e' concesso nella misura massima del 55% delle
spese  sostenute  dall'allevamento  ed  e' modulato secondo i livelli
massimi di aiuto previsti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti
di  Stato nel settore agricolo, in relazione all'eta' del conduttore,
alla  zona  di  ubicazione  dell'allevamento,  alla  tipologia  delle
iniziative   da   realizzare.   Si  applicano  i  volumi  massimi  di
investimento  per  azienda stabiliti dal Piano di sviluppo rurale del
Veneto.
    4.  Sono  altresi' ammissibili le spese immateriali relative allo
studio,   alla   progettazione   e  al  supporto  tecnico  svolto  da
professionisti o societa' di consulenza, nonche' quelle relative alle
analisi  svolte  presso laboratori esterni accreditati e alle tariffe
dell'organismo di certificazione accreditato.
    5.  Per  le  spese  di  cui al comma 4, il contributo e' concesso
nella  misura  massima  del  cinquanta  per cento e non puo' comunque
eccedere 50.000 euro per ogni soggetto beneficiario.
    6.   Nella  concessione  dei  contributi  previsti  dal  presente
articolo  e' accordata priorita' alle imprese zoorecniche aderenti ad
organismi  che  gestiscono sistemi di etichettatura facoltativi delle
carni  bovine  conformemente  al  regolamento  (CE)  n. 1760/2000 che
istituisce  un  sistema  di  identificazione  e  di registrazione dei
bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti
a base di carni bovine.