(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 112 del 28 novembre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'Art. 3 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 13 1. L'Art. 3 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 13 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Incentivazione dei sistemi per la gestione e l'assicurazione della qualita' nel settore zootecnico). - 1. Al fine di migliorare la qualita' dei processi aziendali lungo tutta la filiera zootecnica e fornire ulteriori garanzie ai consumatori, la giunta regionale e' autorizzata a concedere, alle imprese che producono o trasformano bovini da carne, contributi in conto capitale per l'introduzione e la certificazione dei sistemi per la gestione e l'assicurazione della qualita'. 2. Sono ammissibili le spese relative all'adeguamento strutturale e dotazionale degli impianti di allevamento, all'acquisizione di dotazioni informatiche e dei relativi programmi applicativi nonche' le spese afferenti strumenti di analisi e di laboratorio necessari per la certificazione. 3. Il contributo e' concesso nella misura massima del 55% delle spese sostenute dall'allevamento ed e' modulato secondo i livelli massimi di aiuto previsti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, in relazione all'eta' del conduttore, alla zona di ubicazione dell'allevamento, alla tipologia delle iniziative da realizzare. Si applicano i volumi massimi di investimento per azienda stabiliti dal Piano di sviluppo rurale del Veneto. 4. Sono altresi' ammissibili le spese immateriali relative allo studio, alla progettazione e al supporto tecnico svolto da professionisti o societa' di consulenza, nonche' quelle relative alle analisi svolte presso laboratori esterni accreditati e alle tariffe dell'organismo di certificazione accreditato. 5. Per le spese di cui al comma 4, il contributo e' concesso nella misura massima del cinquanta per cento e non puo' comunque eccedere 50.000 euro per ogni soggetto beneficiario. 6. Nella concessione dei contributi previsti dal presente articolo e' accordata priorita' alle imprese zoorecniche aderenti ad organismi che gestiscono sistemi di etichettatura facoltativi delle carni bovine conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.