(Pubblicata  nel  suppl.  straord. n. 4 al Bollettino ufficiale della
            Regione Calabria n. 22 del 1° dicembre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          R e q u i s i t i
    1. Il personale dipendente dell'assessorato all'agricoltura della
Regione  Calabria  che  all'entrata  in  vigore  della presente legge
svolge  le  mansioni  di  ispettore  fitosanitario,  ovvero  ne abbia
acquisita  la  qualifica  con la partecipazione a corsi di formazione
professionale   svolti,   dalla   stessa   Regione,  con  l'esclusiva
competenza   di  applicare  sul  territorio  regionale  le  normative
comunitarie, nazionali e regionali e che in particolare:
      a) svolge le seguenti attivita' tecnico-ispettive:
        1)  controlli  e  relativa  certificazione  fitosanitaria dei
vegetali  e prodotti vegetali destinati alla «Esportazione» nei Paesi
terzi;
        2)  controlli  e  relativa  certificazione  fitosanitaria dei
vegetali  «importati» dai Paesi terzi attraverso i «punti di entrata»
(porti aeroporti e stazioni ferroviarie);
        3)    raccolta    statistica    degli    scambi   commerciali
import/export, dei vegetali e prodotti vegetali;
        4)  controlli sistematici e periodici sulle colture agrarie e
forestali  per «vigilare» sull'eventuale presenza di organismi nocivi
notevolmente  dannosi  di  possibile  introduzione perche' non ancora
presenti  nel territorio comunitario (decreto ministeriale 31 gennaio
1996 e successive modifiche ed integrazioni);
        5)  istruttoria  delle pratiche relative all'iscrizione delle
Ditte  al  Registro ufficiale dei produttori (R.U.P.) per il rilascio
delle autorizzazioni all'uso del «Passaporto piante CEE»;
        6) controlli fitosanitari e vigilanza sui vegetali e prodotti
vegetali,   soprattutto   durante  i  «punti  critici»  del  processo
produttivo,     sia     per    l'attivita'    vivaistica    che    di
commercializzazione,  decreti  ministeriali  del  14  aprile  1997, e
relativa   istruttoria  per  l'accreditamento  dei  fornitori  e  dei
laboratori;
        7)  analisi  di  laboratorio  del  materiale  vegetale  e dei
terreni   ai   fini   della   diagnosi  fitosanitaria  e  conseguenti
suggerimenti di terapia vegetale;
        8)  divulgazione  di  metodi di lotta biologica ai fini della
diffusione  di  una  agricoltura  sostenibile  ed  istruttoria  delle
pratiche  per l'attuazione dei regolamenti comunitari, in particolare
della misura A1 del regolamento CEE 2078/1992 relativa alla riduzione
dell'impiego dei fitofarmaci;
      b) e'  componente  essenziale  ed indispensabile delle seguenti
commissioni regionali:
        1)    commissione   per   il   rilascio   dell'autorizzazione
all'attivita'  vivaistica  e  degli  esercizi  di  vendita di fiori e
piante ornamentali;
        2)  commissione  per  il  rilascio  delle autorizzazioni alla
vendita dei presidi fitosanitari (licenze di vendita);
        3)   commissione   per   il   rilascio  delle  autorizzazioni
all'impiego dei fitofarmaci molto tossici e tossici (patentino);
        4)  commissione  apistica per tutte le problematiche connesse
all'apicoltura;
        5)  commissione  per il rilascio del parere per la licenza di
vendita  e  produzione  di  semi di propagazione per i rimboschimenti
forestali legge n. 269/1973;
        6)    commissione    per   il   rilascio   del   parere   per
l'autorizzazione  alla produzione a scopo di vendita di sementi legge
n. 1096/1971 e successive integrazioni e variazioni;
      c) e'  munito  dello  specifico  tesserino di riconoscimento di
ispettore  fitosanitario  rilasciato  dalla giunta regionale ai sensi
della  legge  n. 987/1931 e del regolamento applicativo approvato con
regio  decreto  n.  1700/1933, del decreto legislativo n. 5361/1992 e
decreto ministeriale 4197/1999, nonche' in attuazione della direttiva
del  consiglio  n.  91/414/CEE/1991, del decreto legislativo 17 marzo
1995  n.  194,  della  circolare  1ª agosto 2000, n. 7 e del C.C.N.L.
31 marzo  1999  per  il  personale  del  comparto regioni - autonomie
locali - articoli 4 e 16;
      puo'  accedere,  previo  superamento di un concorso per esami e
titoli, alla qualifica di funzionario - categoria D3.
    2.  Il concorso di cui al comma 1 e' bandito dal Presidente della
giunta  regionale  entro  e  non oltre novanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge. Gli idonei al concorso, per titoli ed
esami,  presteranno  servizio  presso  il  dipartimento  agricoltura,
caccia e pesca.