(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale
         della Regione Piemonte n. 50 dell'11 dicembre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Prestazione di fideiussione
    1.  Per  consentire  il completamento delle coperture finanziarie
degli  investimenti  necessari  per  la  realizzazione  del villaggio
olimpico  di Sestriere con finanziamenti bancari, per un totale di 15
milioni  di  euro,  ed  in  presenza  di specifica richiesta da parte
dell'Istituto  bancario  mutuante,  e'  autorizzata la prestazione di
garanzia   fideuissoria   nell'interesse   della  societa'  Villaggio
Olimpico S.r.l. ed a favore dell'Istituto bancario mutuante.
    2.   La  fideiussione  regionale  puo'  essere  concessa  sino  a
concorrenza  dell'intero  importo  del  mutuo e in partecipazione con
altri enti e istituzioni.