(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 50 dell'11 dicembre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Prestazione di fideiussione 1. Per consentire il completamento delle coperture finanziarie degli investimenti necessari per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere con finanziamenti bancari, per un totale di 15 milioni di euro, ed in presenza di specifica richiesta da parte dell'Istituto bancario mutuante, e' autorizzata la prestazione di garanzia fideuissoria nell'interesse della societa' Villaggio Olimpico S.r.l. ed a favore dell'Istituto bancario mutuante. 2. La fideiussione regionale puo' essere concessa sino a concorrenza dell'intero importo del mutuo e in partecipazione con altri enti e istituzioni.