Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 37 del 16 dicembre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. E' di competenza della Regione autonoma della Sardegna la funzione amministrativa di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'Art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' come recepito dal decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234. 2. Per la concessione dei benefici aggiuntivi di cui al comma 2 dell'Art. 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione integra, con proprie risorse, i trasferimenti disposti dallo Stato; la spesa prevista per l'attuazione del presente comma e' valutata in Euro 2.000.000 annui. 3. L'Assessore dell'igiene, sanita' e assistenza sociale, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone un'apposita disciplina per l'individuazione e la definizione del benefici aggiuntivi di cui al comma 2. 4. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni di concessione di cui al comma 2 dell'Art. 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998, puo' avvalersi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o degli enti locali, secondo uno schema di convenzione approvato dalla giunta regionale. 5. Nella convenzione sono indicate le modalita' di svolgimento delle attivita', le sedi, le risorse finanziarie strumentali e organizzative da trasferire al soggetto convenzionato. 6. Nella convenzione sono altresi' indicati i termini temporali assegnati a ciascuna fase dell'attivita' istruttoria, nonche' le sanzioni pecuniarie per il loro mancato rispetto che il soggetto convenzionato si impegna a versare direttamene al cittadino richiedente il trattamento. L'istruttoria non potra' superare, nel suo complesso, un periodo temporale di sei mesi non includendo nello stesso il periodo temporale necessario per gli accertamenti di cui agli articoli 2 e 3. 7. E' attribuita ai soggetti convenzionati la legittimazione passiva di cui al comma 3 dell'Art. 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998.