Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 37
                        del 16 dicembre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  E'  di  competenza  della  Regione autonoma della Sardegna la
funzione  amministrativa  di  concessione dei trattamenti economici a
favore  degli  invalidi  civili  di  cui  all'Art.  130  del  decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n. 112, cosi' come recepito dal decreto
legislativo 17 aprile 2001, n. 234.
    2.  Per  la concessione dei benefici aggiuntivi di cui al comma 2
dell'Art.  130  del  decreto  legislativo n. 112 del 1998, la Regione
integra,  con  proprie risorse, i trasferimenti disposti dallo Stato;
la  spesa prevista per l'attuazione del presente comma e' valutata in
Euro 2.000.000 annui.
    3.  L'Assessore  dell'igiene, sanita' e assistenza sociale, entro
il  termine  di  novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  su  conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la
competente  commissione consiliare, predispone un'apposita disciplina
per  l'individuazione e la definizione del benefici aggiuntivi di cui
al comma 2.
    4.  La  Regione, per lo svolgimento delle funzioni di concessione
di  cui  al  comma 2 dell'Art. 130 del decreto legislativo n. 112 del
1998, puo' avvalersi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
o  degli  enti  locali,  secondo  uno schema di convenzione approvato
dalla giunta regionale.
    5.  Nella  convenzione  sono indicate le modalita' di svolgimento
delle  attivita',  le  sedi,  le  risorse  finanziarie  strumentali e
organizzative da trasferire al soggetto convenzionato.
    6.  Nella  convenzione sono altresi' indicati i termini temporali
assegnati  a  ciascuna  fase  dell'attivita'  istruttoria, nonche' le
sanzioni  pecuniarie  per  il  loro  mancato rispetto che il soggetto
convenzionato   si   impegna   a  versare  direttamene  al  cittadino
richiedente  il  trattamento.  L'istruttoria non potra' superare, nel
suo  complesso, un periodo temporale di sei mesi non includendo nello
stesso  il  periodo  temporale necessario per gli accertamenti di cui
agli articoli 2 e 3.
    7.  E'  attribuita  ai  soggetti  convenzionati la legittimazione
passiva  di  cui  al comma 3 dell'Art. 130 del decreto legislativo n.
112 del 1998.