(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
         Regione Emilia-Romagna n. 188 del 16 dicembre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
              Ruolo istituzionale del difensore civico
    1.  Il  difensore  civico regionale ha il compito di rafforzare e
completare  il  sistema  di  tutela  e  di garanzia del cittadino nei
confronti  della  pubblica  amministrazione,  nonche' di assicurare e
promuovere   il   buon   andamento   e   l'imparzialita'  dell'azione
amministrativa,   secondo   i  principi  di  legalita',  trasparenza,
efficienza, efficacia ed equita' cui e' ispirata la presente legge.
    2.  La  Regione  assicura  al difensore civico, non sottoposto ad
alcuna  forma  di  dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento
della   sua   attivita'   in   condizioni   di  autonomia,  liberta',
indipendenza,  efficacia  e  provvede  a dotare gli uffici competenti
delle adeguate risorse umane e strumentali.