(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 188 del 16 dicembre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ruolo istituzionale del difensore civico 1. Il difensore civico regionale ha il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nonche' di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialita' dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalita', trasparenza, efficienza, efficacia ed equita' cui e' ispirata la presente legge. 2. La Regione assicura al difensore civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attivita' in condizioni di autonomia, liberta', indipendenza, efficacia e provvede a dotare gli uffici competenti delle adeguate risorse umane e strumentali.