(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       8 del 16 gennaio 2004)


                       IL CONSIGLIO REGIONALE


                            Ha approvato


                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  La  Regione  conferma  il  principio  della  salvaguardia del
territorio e dell'ambiente quale interesse preminente della comunita'
regionale.
    2.  Nell'esercizio  delle  funzioni  legislative  di  governo del
territorio  ai  sensi dell'Art. 117, comma 3, della costituzione, con
apposita  legge la Regione detta, entro il 31 marzo 2004, nuove norme
in   materia   di   vigilanza   sull'attivita'  urbanistico-edilizia,
responsabilita'   e   sanzioni,   promuovendo  l'aggiornamento  della
strumentazione pianificatoria, potenziando gli apparati organizzativi
e incentivando i sistemi tecnologici di controllo del territorio.
    3. La legge regionale si conferma ai seguenti principi:
      a) tutela  assoluta  delle  risorse ambientali, del paesaggio e
del patrimonio storico ed architettonico;
      b) valorizzazione e ordinato sviluppo del territorio cosi' come
definito dal sistema della pianificazione territoriale e urbanistica,
in coerenza con le previsioni della legge regionale 24 marzo 2000, n.
20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio);
      c) pieno  riconoscimento  del  ruolo dei comuni, nell'esercizio
delle funzioni di governo del territorio, con particolare riferimento
alle  funzioni  di  controllo  e  di  vigilanza, ai sensi della legge
regionale    25 novembre    2002,    n.   31   (disciplina   generale
dell'edilizia);
      d) generale,  non sanabilita' delle violazioni in contrasto con
la strumentazione urbanistica vigente.