(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 9 del 20 gennaio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi generali 1. La Regione, le Province, le comunita' montane ed i comuni dell'Emilia-Romagna cooperano al fine di favorire lo sviluppo socio-economico delle zone montane, nel rispetto dei principi di sostenibilita', con il concorso delle parti sociali. 2. Le politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane mirano in particolare: a) a contrastare fenomeni di spopolamento nelle aree marginali; b) a conseguire la piena integrazione degli ambiti locali nel sistema economico e sociale regionale, valorizzando le potenzialita' distintive proprie di ogni singolo sistema territoriale locale; c) a garantire ai cittadini ed alle imprese adeguati livelli di disponibilita' di servizi pubblici essenziali e di altri servizi di utilita' sociale; d) a salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico e le identita' storiche, culturali e sociali dei singoli sistemi territoriali locali; e) a promuovere la difesa idrogeologica del territorio; f) a realizzare impianti di forestazione, anche nell'ambito dei progetti di contenimento della presenza di CO2' nell'atmosfera; g) a stimolare l'iniziativa privata in ambito sociale, economico, turistico e culturale; h) a promuovere l'associazionismo e l'aggregazione dei comuni e delle comunita' montane. 3. Le comunita' montane promuovono l'attuazione delle politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane attraverso il sistema della programmazione negoziata definito dal titolo II della presente legge, ricercando altresi' il coinvolgimento delle comunita' locali e l'integrazione degli interventi pubblici e privati. 4. Le disposizioni della presente legge relative alle comunita' montane si applicano anche ai comuni nati dalla trasformazione di una comunita' montana, realizzata mediante la fusione dei comuni compresi. 5. Ai fini della presente legge, per zone montane si intendono i territori appartenenti al sistema appenninico emiliano-romagnolo individuati secondo criteri geomorfologici e socio-economici definiti con apposito atto dalla giunta regionale.