(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       9 del 20 gennaio 2004)


                       IL CONSIGLIO REGIONALE


                            Ha approvato


                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

                          Principi generali

    1.  La  Regione,  le  Province,  le comunita' montane ed i comuni
dell'Emilia-Romagna   cooperano  al  fine  di  favorire  lo  sviluppo
socio-economico  delle  zone  montane,  nel  rispetto dei principi di
sostenibilita', con il concorso delle parti sociali.
    2.  Le  politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane
mirano in particolare:
      a) a contrastare fenomeni di spopolamento nelle aree marginali;
      b) a  conseguire  la piena integrazione degli ambiti locali nel
sistema  economico e sociale regionale, valorizzando le potenzialita'
distintive proprie di ogni singolo sistema territoriale locale;
      c) a garantire ai cittadini ed alle imprese adeguati livelli di
disponibilita'  di  servizi pubblici essenziali e di altri servizi di
utilita' sociale;
      d) a  salvaguardare  il patrimonio ambientale e paesaggistico e
le  identita'  storiche,  culturali  e  sociali  dei  singoli sistemi
territoriali locali;
      e) a promuovere la difesa idrogeologica del territorio;
      f) a realizzare impianti di forestazione, anche nell'ambito dei
progetti di contenimento della presenza di CO2' nell'atmosfera;
      g) a   stimolare   l'iniziativa   privata  in  ambito  sociale,
economico, turistico e culturale;
      h) a promuovere l'associazionismo e l'aggregazione dei comuni e
delle comunita' montane.
    3.  Le  comunita' montane promuovono l'attuazione delle politiche
territoriali per lo sviluppo delle zone montane attraverso il sistema
della  programmazione negoziata definito dal titolo II della presente
legge, ricercando altresi' il coinvolgimento delle comunita' locali e
l'integrazione degli interventi pubblici e privati.
    4.  Le  disposizioni della presente legge relative alle comunita'
montane si applicano anche ai comuni nati dalla trasformazione di una
comunita'   montana,   realizzata  mediante  la  fusione  dei  comuni
compresi.
    5.  Ai fini della presente legge, per zone montane si intendono i
territori  appartenenti  al  sistema  appenninico  emiliano-romagnolo
individuati secondo criteri geomorfologici e socio-economici definiti
con apposito atto dalla giunta regionale.