(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 48 del 26 novembre 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista   la  legge  7 dicembre  2000,  n.  383  «Disciplina  delle
associazioni di promozione sociale»;
    Vista  la  legge  regionale  20 marzo  2000,  n. 7 «Testo unvo in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso»;
    Visto il decreto 14 novembre 2001, n. 471 del Ministro del lavoro
e  delle  politiche sociali concernente il «Regolamento recante norme
circa  l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere
nazionale  nel  registro  nazionale  delle associazioni di promozione
sociale»;
    Vista  la  legge  regionale  15 maggio  2002, n. 13 «Disposizioni
collegate  alla legge finanziaria» in particolare l'Art. 13, comma 18
e seguenti, che disciplina l'istituzione del Registro regionale delle
associazioni di promozione sociale;
    Considerato  che  l'Art.  13,  comma 21, della legge regionale n.
13/2002 ha previsto l'azdozione da parte della giunta regionale di un
regolamento  che disciplini la tenuta del registro delle associazioni
di promozione sociale, con particolare riferimento ai procedimenti di
iscrizione, cancellazione e revisione dello stesso;
    Vista  la  deliberazione giuntale n. 1189 del 29 aprile 2003, con
la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento per la
tenuta del registro delle associazioni di promozione sociale»;
    Preso  atto  che,  in  merito al regolamento di cui alla predetta
deliberazione  giuntale,  la III commissione permanente del consiglio
regionale ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 settembre
2003;
    Vista la deliberazione n. 3037, del 10 ottobre 2003, con la quale
la  giunta  regionale  ha approvato in via definitiva il «Regolamento
per la tenuta del registro delle associazioni di promozione sociale»;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
                              Decreta:
    E' approvato il «Regolamento per la tenuta del registro regionale
delle  associazioni  di  promozione  sociale»,  nel testo allegato al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

      Trieste, 17 ottobre 2003

                                ILLY