(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 26 novembre 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383 «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unvo in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso»; Visto il decreto 14 novembre 2001, n. 471 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il «Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale»; Vista la legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 «Disposizioni collegate alla legge finanziaria» in particolare l'Art. 13, comma 18 e seguenti, che disciplina l'istituzione del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale; Considerato che l'Art. 13, comma 21, della legge regionale n. 13/2002 ha previsto l'azdozione da parte della giunta regionale di un regolamento che disciplini la tenuta del registro delle associazioni di promozione sociale, con particolare riferimento ai procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione dello stesso; Vista la deliberazione giuntale n. 1189 del 29 aprile 2003, con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento per la tenuta del registro delle associazioni di promozione sociale»; Preso atto che, in merito al regolamento di cui alla predetta deliberazione giuntale, la III commissione permanente del consiglio regionale ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 settembre 2003; Vista la deliberazione n. 3037, del 10 ottobre 2003, con la quale la giunta regionale ha approvato in via definitiva il «Regolamento per la tenuta del registro delle associazioni di promozione sociale»; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la tenuta del registro regionale delle associazioni di promozione sociale», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 17 ottobre 2003 ILLY