(Pubblicato nel Bolletino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 recante «Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare»; Visto in particolare l'Art. 4, comma 1, lettere a) e b) della sopra citata legge regionale che autorizza l'erogazione di contributi a favore dei comuni, degli enti gestori di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo di primo e secondo grado nonche' a favore delle aziende per i servizi sanitari ed aziende ospedaliere, per l'utilizzo dei prodotti biologici, tipici e tradizionali e per iniziative di educazione alimentare; Vista la legge regionale 23 gennaio 2003, n. 1 e in particolare l'Art. 7, comma 33; Visto il decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres., con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 nonche' il successivo decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0119/Pres. modificativo ed integrativo dello stesso; Considerato che, per esigenze pratico-operative degli uffici regionali e per la considerevole mole della documentazione prodotta, viene disposto all'Art. 2, comma 1 del citato regolamento l'obbligo di presentare tale documentazione in duplice copia; Atteso che, nel corso dell'istruttoria delle pratiche, sono state evidenziate difficolta' da parte dei beneficiari tanto nel calcolo della percentuale di prevalenza dei prodotti biologici, tipici e tradizionali quanto nel calcolo della spesa globale e che pertanto appare necessario precisare il dettato sia dell'Art. 2, comma 1, lettera c), sia degli articoli 5 e 6 del regolamento medesimo; Ritenuto altresi' di introdurre la possibilita' di specificare, nell'ambito del consumo dei prodotti biologici, tipici e tradizionali, la percentuale riferibile ad alimenti prodotti in Regione; Rilevato ancora come, in sede di applicazione, il criterio di priorita' tra le domande previsto dall'Art. 6, comma 3, non garantisca una soluzione di soddisfacente equita' in carenza di fondi, per cui si ritiene opportuno sopprimerlo, riformulando completamente il successivo quarto comma; Ritenuto per motivi di semplificazione di calcolo, di fissare in euro 150.000,00 l'importo massimo concedibile, comunque sempre nel rispetto del 50% della spesa ammessa, cosi' come stabilito dall'Art. 7, comma 33 della legge regionale 23 gennaio 2003, n. 1; Ritenuto di introdurre un limite alla possibilita' di presentare una pluralita' di richieste da parte dello stesso beneficiario, elevando contestualmente il limite massimo del contributo concedibile; Ritenuto altresi' necessario elevare, conformemente a quanto disposto dall'Art. 7, comma 33 della legge regionale 23 gennaio 2003, n. 1 la percentuale indicata all'Art. 6, comma 5 dal 30% al 50%; Ritenuto, per semplificazione procedurale, di anticipare al momento della presentazione della domanda di contributo la dichiarazione di cui all'Art. 7, comma 1 in quanto le iniziative di cui all'Art. 3 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 sono effettuate nell'anno in cui i fruitori della mensa beneficiano di tale servizio; Atteso che il dettato dell'Art. 7 del piu' volte citato regolamento e' risultato di difficile applicazione e che appare pertanto necessaria una riformulazione del medesimo comprensiva della sostituzione del comma 2; Ritenuto conseguentemente di sopprimere il comma 3 dell'Art. 7; Visto da ultimo, l'Art. 9, comma 3, il quale prevede che le domande presentate da parte di comuni, enti locali ed enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale debbano essere corredate «anche dalla dichiarazione di cui all'Art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, a titolo di dimostrazione delle spese sostenute l'anno precedente»; Considerato che il citato Art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 fa riferimento alla rendicontazione delle spese sostenute da parte dei soggetti pubblici per iniziative per le quali il contributo e' gia' stato concesso in via preventiva, si ritiene piu' corretto che tale dichiarazione attesti «che l'attivita' per la quale l'incentivo e' stato richiesto e' stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative previste dalla legislazione di settore»; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3511 del 14 novembre 2003; Decreta: Sono approvate le «Modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15, per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare», approvato con decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres. e successivamente modificato ed integrato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0119/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservate dette disposizioni come modifiche ed integrazioni a regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 1° dicembre 2003 ILLY