(Pubblicato nel Bolletino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 recante «Norme per
l'introduzione  dei  prodotti  biologici, tipici e tradizionali nelle
mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare»;
    Visto  in  particolare  l'Art.  4, comma 1, lettere a) e b) della
sopra citata legge regionale che autorizza l'erogazione di contributi
a favore dei comuni, degli enti gestori di asili nido, scuole materne
e scuole dell'obbligo di primo e secondo grado nonche' a favore delle
aziende per i servizi sanitari ed aziende ospedaliere, per l'utilizzo
dei  prodotti  biologici,  tipici  e tradizionali e per iniziative di
educazione alimentare;
    Vista  la  legge regionale 23 gennaio 2003, n. 1 e in particolare
l'Art. 7, comma 33;
    Visto   il   decreto   del   presidente  della  giunta  regionale
23 novembre  2000,  n. 0417/Pres., con il quale e' stato approvato il
regolamento  di esecuzione della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15
nonche'  il  successivo decreto del Presidente della Regione 2 maggio
2002, n. 0119/Pres. modificativo ed integrativo dello stesso;
    Considerato  che,  per  esigenze  pratico-operative  degli uffici
regionali  e per la considerevole mole della documentazione prodotta,
viene  disposto  all'Art. 2, comma 1 del citato regolamento l'obbligo
di presentare tale documentazione in duplice copia;
    Atteso che, nel corso dell'istruttoria delle pratiche, sono state
evidenziate  difficolta'  da  parte dei beneficiari tanto nel calcolo
della  percentuale  di  prevalenza  dei  prodotti biologici, tipici e
tradizionali  quanto  nel  calcolo della spesa globale e che pertanto
appare  necessario  precisare  il  dettato  sia dell'Art. 2, comma 1,
lettera c), sia degli articoli 5 e 6 del regolamento medesimo;
    Ritenuto  altresi'  di introdurre la possibilita' di specificare,
nell'ambito   del   consumo   dei   prodotti   biologici,   tipici  e
tradizionali,  la  percentuale  riferibile  ad  alimenti  prodotti in
Regione;
    Rilevato  ancora  come,  in  sede di applicazione, il criterio di
priorita'   tra  le  domande  previsto  dall'Art.  6,  comma  3,  non
garantisca  una  soluzione  di  soddisfacente  equita'  in carenza di
fondi,   per  cui  si  ritiene  opportuno  sopprimerlo,  riformulando
completamente il successivo quarto comma;
    Ritenuto  per motivi di semplificazione di calcolo, di fissare in
euro  150.000,00  l'importo  massimo concedibile, comunque sempre nel
rispetto  del 50% della spesa ammessa, cosi' come stabilito dall'Art.
7, comma 33 della legge regionale 23 gennaio 2003, n. 1;
    Ritenuto  di introdurre un limite alla possibilita' di presentare
una  pluralita'  di  richieste  da  parte  dello stesso beneficiario,
elevando   contestualmente   il   limite   massimo   del   contributo
concedibile;
    Ritenuto  altresi'  necessario  elevare,  conformemente  a quanto
disposto dall'Art. 7, comma 33 della legge regionale 23 gennaio 2003,
n. 1 la percentuale indicata all'Art. 6, comma 5 dal 30% al 50%;
    Ritenuto,  per  semplificazione  procedurale,  di  anticipare  al
momento   della   presentazione   della   domanda  di  contributo  la
dichiarazione  di  cui all'Art. 7, comma 1 in quanto le iniziative di
cui  all'Art.  3  della  legge  regionale  8 agosto  2000, n. 15 sono
effettuate  nell'anno  in  cui  i fruitori della mensa beneficiano di
tale servizio;
    Atteso   che  il  dettato  dell'Art.  7  del  piu'  volte  citato
regolamento  e'  risultato  di  difficile  applicazione  e che appare
pertanto necessaria una riformulazione del medesimo comprensiva della
sostituzione del comma 2;
    Ritenuto conseguentemente di sopprimere il comma 3 dell'Art. 7;
    Visto  da  ultimo,  l'Art.  9,  comma  3, il quale prevede che le
domande  presentate  da  parte  di  comuni,  enti  locali ed enti che
svolgono  le funzioni del servizio sanitario regionale debbano essere
corredate  «anche  dalla dichiarazione di cui all'Art. 42 della legge
regionale  20 marzo 2000, n. 7, a titolo di dimostrazione delle spese
sostenute l'anno precedente»;
    Considerato  che il citato Art. 42 della legge regionale 20 marzo
2000,  n. 7 fa riferimento alla rendicontazione delle spese sostenute
da  parte  dei  soggetti  pubblici  per  iniziative  per  le quali il
contributo  e' gia' stato concesso in via preventiva, si ritiene piu'
corretto che tale dichiarazione attesti «che l'attivita' per la quale
l'incentivo e' stato richiesto e' stata realizzata nel rispetto delle
disposizioni normative previste dalla legislazione di settore»;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 3511 del
14 novembre 2003;
                              Decreta:
    Sono  approvate  le «Modificazioni ed integrazioni al regolamento
di  esecuzione  della  legge  regionale  8 agosto  2000,  n.  15, per
l'introduzione  dei  prodotti  biologici, tipici e tradizionali nelle
mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare», approvato
con  decreto  del presidente della giunta regionale 23 novembre 2000,
n.  0417/Pres.  e successivamente modificato ed integrato con decreto
del  Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0119/Pres., nel testo
allegato   al   presente  provvedimento,  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservate
dette disposizioni come modifiche ed integrazioni a regolamento della
Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 1° dicembre 2003
                                ILLY