(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 10 dicembre 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'Art. 8, comma 31 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, con il quale si istituisce il Servizio autonomo per l'immigrazione; Vista la legge regionale n. 46/1990 titolo I, «Iniziative di politica attiva nei confronti dei migranti» ed in particolare l'Art. 3; Visto l'Art. 17 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 e l'Art. 13 della legge regionale n. 13/2002, comma 23, lettera a) che definiscono gli interventi di competenza del Servizio autonomo per l'immigrazione; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» ed in particolare l'Art. 38; Considerato che il processo immigratorio di minori stranieri extracomunitari ha subito negli ultimi anni una rapida e costante evoluzione e che il continuo processo di trasformazione dei bisogni pone come obiettivo fondamentale quello di offrire nuove opportunita' di sviluppo dei minori; Attesa la necessita' di realizzare azioni positive per sviluppare il benessere e la qualita' della vita dei minori stranieri e la loro valorizzazione, nel rispetto delle diversita', delle caratteristiche culturali ed etniche; Preso atto che risulta essenziale assicurare strumenti adeguati per un precoce sviluppo delle competenze linguistiche degli alunni stranieri riducendo in tal modo i fattori di svantaggio che potrebbero compromettere il loro successivo percorso formativo; Tenuto conto del ruolo strategico svolto dalla scuola dell'infanzia che ha assunto la forma di vera e propria istituzione educativa rafforzando l'identita' personale, l'autonomia e le competenze dei bambini e perseguendo finalita' di socializzazione e di rimozione degli ostacoli; Considerato che la scuola dell'infanzia costituisce un segmento scolastico a tutti gli effetti del sistema d'istruzione italiana, anche in ragione dell'alta percentuale di frequentanti, ed e' di fatto parte integrante del percorso scolastico; Preso atto degli obiettivi specifici previsti nel decreto ministeriale 3 giugno 1991 - orientamenti dell'attivita' educativa nelle scuole materne statali - che all'Art. 4, comma 2, pone l'attenzione sulla necessita' di raccordare l'attivita' educativa tra la scuola materna e le altre istituzioni ad essa contigue; Considerato che il Servizio autonomo per l'immigrazione, in collaborazione con il MIUR ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla succitata deliberazione n. 1601/2003, ha individuato le seguenti finalita' ed obiettivi educativi didattici: favorire il confronto interculturale attraverso il processo di conoscenza di cultura dell'altro; attuare azioni educative ed interventi per una piu' efficace tutela dei minore immigrato; favorire la conoscenza e l'apprendimento della lingua italiana; offrire maggiori opportunita' di interazione con gli altri; accogliere la diversita' come arricchimento; agevolare la partecipazione attiva delle famiglie al fine di renderle partecipi al progetto educativo; Tenuto conto che le scuole dell'infanzia sono state rese edotte dell'attivita' programmatoria del Servizio autonomo per l'immigrazione relativamente al citato progetto sperimentale; Ritenuto necessario provvedere all'emanazione di apposito regolamento per stabilire i criteri e le modalita' per la concessione degli incentivi indirizzati alla formazione educativa nelle scuole dell'infanzia; Visto il testo regolamentare all'uopo predisposto dal servizio autonomo per l'immigrazione; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3152 del 17 ottobre 2003 come modificata con successiva deliberazione n. 3281 del 24 ottobre 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti alle scuole dell'infanzia della Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di programmi specifici di mediazione linguistica, culturale ed interculturale a favore di bambini immigrati extracomunitari», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 31 ottobre 2003 ILLY