(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 10 dicembre 2003)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto  l'Art. 8, comma 31 della legge regionale 26 febbraio 2001,
n.   4,   con  il  quale  si  istituisce  il  Servizio  autonomo  per
l'immigrazione;
    Vista  la  legge  regionale  n.  46/1990 titolo I, «Iniziative di
politica  attiva nei confronti dei migranti» ed in particolare l'Art.
3;
    Visto  l'Art.  17  della  legge  regionale 3 luglio 2000, n. 13 e
l'Art.  13 della legge regionale n. 13/2002, comma 23, lettera a) che
definiscono  gli  interventi  di competenza del Servizio autonomo per
l'immigrazione;
    Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni ed integrazioni recante «Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero» ed in particolare l'Art. 38;
    Considerato  che  il  processo  immigratorio  di minori stranieri
extracomunitari  ha  subito  negli  ultimi anni una rapida e costante
evoluzione  e  che il continuo processo di trasformazione dei bisogni
pone come obiettivo fondamentale quello di offrire nuove opportunita'
di sviluppo dei minori;
    Attesa la necessita' di realizzare azioni positive per sviluppare
il  benessere e la qualita' della vita dei minori stranieri e la loro
valorizzazione,  nel rispetto delle diversita', delle caratteristiche
culturali ed etniche;
    Preso  atto  che risulta essenziale assicurare strumenti adeguati
per  un  precoce  sviluppo delle competenze linguistiche degli alunni
stranieri   riducendo  in  tal  modo  i  fattori  di  svantaggio  che
potrebbero compromettere il loro successivo percorso formativo;
    Tenuto   conto   del   ruolo   strategico   svolto  dalla  scuola
dell'infanzia  che  ha assunto la forma di vera e propria istituzione
educativa   rafforzando   l'identita'  personale,  l'autonomia  e  le
competenze  dei  bambini e perseguendo finalita' di socializzazione e
di rimozione degli ostacoli;
    Considerato  che  la scuola dell'infanzia costituisce un segmento
scolastico  a  tutti  gli  effetti del sistema d'istruzione italiana,
anche  in  ragione  dell'alta  percentuale  di frequentanti, ed e' di
fatto parte integrante del percorso scolastico;
    Preso   atto  degli  obiettivi  specifici  previsti  nel  decreto
ministeriale  3 giugno  1991  - orientamenti dell'attivita' educativa
nelle  scuole  materne  statali  -  che  all'Art.  4,  comma  2, pone
l'attenzione sulla necessita' di raccordare l'attivita' educativa tra
la scuola materna e le altre istituzioni ad essa contigue;
    Considerato  che  il  Servizio  autonomo  per  l'immigrazione, in
collaborazione  con  il  MIUR ed in ottemperanza alle disposizioni di
cui  alla  succitata  deliberazione  n.  1601/2003, ha individuato le
seguenti finalita' ed obiettivi educativi didattici:
      favorire  il confronto interculturale attraverso il processo di
conoscenza di cultura dell'altro;
      attuare  azioni  educative  ed interventi per una piu' efficace
tutela dei minore immigrato;
      favorire la conoscenza e l'apprendimento della lingua italiana;
      offrire maggiori opportunita' di interazione con gli altri;
      accogliere la diversita' come arricchimento;
      agevolare  la  partecipazione  attiva delle famiglie al fine di
renderle partecipi al progetto educativo;
    Tenuto  conto  che le scuole dell'infanzia sono state rese edotte
dell'attivita'    programmatoria    del    Servizio    autonomo   per
l'immigrazione relativamente al citato progetto sperimentale;
    Ritenuto   necessario   provvedere   all'emanazione  di  apposito
regolamento per stabilire i criteri e le modalita' per la concessione
degli  incentivi  indirizzati  alla formazione educativa nelle scuole
dell'infanzia;
    Visto  il  testo  regolamentare all'uopo predisposto dal servizio
autonomo per l'immigrazione;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 3152 del
17 ottobre  2003 come modificata con successiva deliberazione n. 3281
del 24 ottobre 2003;
                              Decreta:
    E'  approvato  il «Regolamento recante criteri e modalita' per la
concessione  di finanziamenti alle scuole dell'infanzia della Regione
Friuli-Venezia  Giulia per la realizzazione di programmi specifici di
mediazione  linguistica,  culturale  ed  interculturale  a  favore di
bambini  immigrati  extracomunitari»,  nel testo allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 31 ottobre 2003
                                ILLY