(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 3 del 21 gennaio 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1257/1999  del  consiglio  del
17 maggio  1999,  recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo  europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.A.O.G.) e che
modifica  ed  abroga  taluni  regolamenti»  e successive modifiche ed
integrazioni;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  445/2002  della commissione del
26 febbraio   2002,   recante   «Disposizioni   di  applicazione  del
regolamento  (CE)  n.  1257/1999  del  consiglio  sul  sostegno  allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e
garanzia (F.E.A.O.G.)» e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1685/2000 della commissione del
28 luglio  2000  recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del consiglio, per quanto riguarda l'ammissibilita'
delle   spese   concernenti  le  operazioni  cofinanziate  dai  fondi
strutturali e sue successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  decisione  della  commissione  delle Comunita' europee
C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato
il  documento  di programmazione fondato sul Piano di sviluppo rurale
(P.S.R.) della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, modificata con
decisione C (2002) 1718 del 25 giugno 2002;
    Visto il regolamento applicativo della misura s1 - Interventi per
la  valorizzazione  e  la fruizione turistica dell'ambiente montano -
(asse  2,  misura  s  del  Piano  di  sviluppo  rurale  per  gli anni
2000-2006),  approvato  con  decreto  del Presidente della Regione n.
057/Pres.  del 1° marzo 2001 ed in particolare l'Art. 10, comma 4 con
il  quale  si  dispone che la graduatoria delle domande di contributo
abbia una validita' massima di tre anni;
    Vista  la  graduatoria delle domande ammissibili a contributo per
la  misura  s,  sottomisura  s1,  approvata con decreto del direttore
sostituto del servizio per lo sviluppo della montagna n. 168/SASM del
27 settembre  2001  e rettificata dal decreto del direttore sostituto
del   servizio  per  lo  sviluppo  della  montagna  n.  208/SASM  del
24 ottobre 2001;
    Atteso  che,  come  risulta  dalla  nota prot. AGR/1-15/13837 del
4 giugno   2003,   il   servizio  per  l'attuazione  delle  direttive
comunitarie in agricoltura della direzione regionale dell'agricoltura
e  della  pesca, segnala che la Regione Friuli-Venezia Giulia, avendo
dimostrato  una bassissima capacita' di spesa in attuazione del piano
di  sviluppo  rurale,  potrebbe subire una decurtazione delle attuali
risorse  disponibili  sul  Piano,  in  virtu'  del  meccanismo  della
ridistribuzione tra regioni in corso di adozione in sede nazionale;
    Vista  la  nota  prot.  AGR/1-15/18003  del 13 agosto 2003 con la
quale l'assessore regionale all'agricoltura, foreste, parchi, caccia,
pesca  e  per  lo sviluppo della montagna, per i motivi suindicati ha
sollecitato   l'accelerazione   della  spesa  agli  uffici  regionali
responsabili dell'attuazione del piano;
    Ritenuto  opportuno  pertanto  al  fine  dell'accelerazione della
spesa  del piano di sviluppo rurale, modificare l'Art. 10, del citato
regolamento nel senso di prevedere che la graduatoria abbia validita'
per  l'intera  durata  del P.S.R. 2000-2006, se sussistono domande di
contributo  sufficienti all'esaurimento delle risorse disponibili per
tutte le annualita' di riferimento;
    Ritenuto conseguentemente di inserire all'Art. 10 del regolamento
approvato  con  decreto del Presidente della Regione n. 057/Pres. del
1° marzo 2001, dopo il comma 5, il seguente comma:
    «5-bis  In  deroga  ai  commi  4 e 5 la graduatoria approvata nel
corso  del  2001  ha validita' fino all'anno 2006, qualora sussistano
domande  di  contributo  sufficienti  all'esaurimento  delle  risorse
disponibili per tutte le annualita' di riferimento.»;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto speciale della regione;
    Su   conforme   delibera  della  giunta  regionale  n.  3821  del
28 novembre 2003;

                              Decreta:
    L'Art.  10  del  regolamento approvato con decreto del Presidente
della  Regione  n.  057/Pres.  del  1° marzo  2001  e' modificato con
l'inserimento, dopo il comma 5, del seguente comma:
    «5-bis  In  deroga  ai  commi  4 e 5 la graduatoria approvata nel
corso  del  2001  ha validita' fino all'anno 2006, qualora sussistano
domande  di  contributo  sufficienti  all'esaurimento  delle  risorse
disponibili per tutte le annualita' di riferimento.».
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
detta disposizione quale integrazione a regolamento della Regione
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 24 dicembre 2003
                                ILLY