(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 21 gennaio 2004) IL PRESIDENTE Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.A.O.G.) e che modifica ed abroga taluni regolamenti» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 445/2002 della commissione del 26 febbraio 2002, recante «Disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.A.O.G.)» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio, per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e sue successive modificazioni ed integrazioni; Vista la decisione della commissione delle Comunita' europee C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di sviluppo rurale (P.S.R.) della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, modificata con decisione C (2002) 1718 del 25 giugno 2002; Visto il regolamento applicativo della misura s1 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica dell'ambiente montano - (asse 2, misura s del Piano di sviluppo rurale per gli anni 2000-2006), approvato con decreto del Presidente della Regione n. 057/Pres. del 1° marzo 2001 ed in particolare l'Art. 10, comma 4 con il quale si dispone che la graduatoria delle domande di contributo abbia una validita' massima di tre anni; Vista la graduatoria delle domande ammissibili a contributo per la misura s, sottomisura s1, approvata con decreto del direttore sostituto del servizio per lo sviluppo della montagna n. 168/SASM del 27 settembre 2001 e rettificata dal decreto del direttore sostituto del servizio per lo sviluppo della montagna n. 208/SASM del 24 ottobre 2001; Atteso che, come risulta dalla nota prot. AGR/1-15/13837 del 4 giugno 2003, il servizio per l'attuazione delle direttive comunitarie in agricoltura della direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, segnala che la Regione Friuli-Venezia Giulia, avendo dimostrato una bassissima capacita' di spesa in attuazione del piano di sviluppo rurale, potrebbe subire una decurtazione delle attuali risorse disponibili sul Piano, in virtu' del meccanismo della ridistribuzione tra regioni in corso di adozione in sede nazionale; Vista la nota prot. AGR/1-15/18003 del 13 agosto 2003 con la quale l'assessore regionale all'agricoltura, foreste, parchi, caccia, pesca e per lo sviluppo della montagna, per i motivi suindicati ha sollecitato l'accelerazione della spesa agli uffici regionali responsabili dell'attuazione del piano; Ritenuto opportuno pertanto al fine dell'accelerazione della spesa del piano di sviluppo rurale, modificare l'Art. 10, del citato regolamento nel senso di prevedere che la graduatoria abbia validita' per l'intera durata del P.S.R. 2000-2006, se sussistono domande di contributo sufficienti all'esaurimento delle risorse disponibili per tutte le annualita' di riferimento; Ritenuto conseguentemente di inserire all'Art. 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 057/Pres. del 1° marzo 2001, dopo il comma 5, il seguente comma: «5-bis In deroga ai commi 4 e 5 la graduatoria approvata nel corso del 2001 ha validita' fino all'anno 2006, qualora sussistano domande di contributo sufficienti all'esaurimento delle risorse disponibili per tutte le annualita' di riferimento.»; Visto l'Art. 42 dello Statuto speciale della regione; Su conforme delibera della giunta regionale n. 3821 del 28 novembre 2003; Decreta: L'Art. 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 057/Pres. del 1° marzo 2001 e' modificato con l'inserimento, dopo il comma 5, del seguente comma: «5-bis In deroga ai commi 4 e 5 la graduatoria approvata nel corso del 2001 ha validita' fino all'anno 2006, qualora sussistano domande di contributo sufficienti all'esaurimento delle risorse disponibili per tutte le annualita' di riferimento.». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione quale integrazione a regolamento della Regione Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 24 dicembre 2003 ILLY