(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 3 del 21 gennaio 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1257/1999  del  consiglio  dei
17 maggio  1999,  recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo  europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.A.O.G.) e che
modifica  ed  abroga  taluni  regolamenti»  e successive modifiche ed
integrazioni;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  445/2002  della commissione del
26 febbraio   2002,   recante   «Disposizioni   di  applicazione  del
regolamento  (CE)  n.  1257/1999  del  consiglio  sul  sostegno  allo
sviluppo rurale da parte dei Fondo europeo agricolo di orientamento e
garanzia (F.E.A.O.G.)» e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1685/2000 della commissione del
28 luglio  2000  recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del consiglio, per quanto riguarda l'ammissibilita'
delle   spese   concernenti  le  operazioni  cofinanziate  dai  Fondi
strutturali e sue successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  decisione  della  commissione  delle Comunita' europee
C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato
il  documento  di programmazione fondato sul piano di sviluppo rurale
(P.S.R.) della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, modificata con
decisione C (2002) 1718 del 25 giugno 2002;
    Visto il regolamento applicativo della misura s2 - Rinnovamento e
miglioramento   delle   strutture  e  valorizzazione  del  patrimonio
edificato  a fini turistici - (asse 2, misura s del piano di sviluppo
rurale  per gli anni 2000-2006), approvato con decreto del Presidente
della Regione n. 058/Pres del 1°  marzo 2001 ed in particolare l'Art.
10,  comma  4 che prevede che la graduatoria ha una validita' massima
di   tre   anni   ed   e'  relativa  alle  risorse  delle  annualita'
corrispondenti;
    Vista  la  graduatoria delle domande ammissibili a contributo per
la  misura  s,  sottomisura  s2,  approvata con decreto del direttore
sostituto  del  servizio  per  lo  sviluppo della montagna n. 59/SASM
dell'11 giugno 2002;
    Atteso  che,  come  risulta  dalla  nota prot. AGR/1-15/13837 del
4 giugno   2003,   il   servizio  per  l'attuazione  delle  direttive
comunitarie in agricoltura della direzione regionale dell'agricoltura
e  della  pesca, segnala che la Regione Friuli-Venezia Giulia, avendo
dimostrato  una bassissima capacita' di spesa in attuazione del piano
di  sviluppo  rurale,  potrebbe subire una decurtazione delle attuali
risorse  disponibili  sul  piano,  in  virtu'  del  meccanismo  della
ridistribuzione tra regioni in corso di adozione in sede nazionale;
    Vista  la  nota  prot.  AGR/1-15/18003  del 13 agosto 2003 con la
quale l'assessore regionale all'agricoltura, foreste, parchi, caccia,
pesca  e  per  lo sviluppo della montagna, per i motivi suindicati ha
sollecitato   l'accelerazione   della  spesa  agli  uffici  regionali
responsabili dell'attuazione del piano;
    Ritenuto  opportuno  pertanto  al  fine  dell'accelerazione della
spesa  del piano di sviluppo rurale, modificare l'Art. 10, del citato
regolamento nel senso di prevedere che la graduatoria abbia validita'
per  l'intera  durata  dei P.S.R. 2000-2006, se sussistono domande di
contributo  sufficienti all'esaurimento delle risorse disponibili per
tutte le annualita' di riferimento;
    Ritenuto conseguentemente di inserire all'Art. 10 del regolamento
approvato  con  decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres. del
1° marzo 2001, dopo il comma 5, il seguente comma:
    «5-bis  In  deroga  ai  commi  4 e 5 la graduatoria approvata nel
corso  del  2002  ha validita' fino all'anno 2006, qualora sussistano
domande  di  contributo  sufficienti  all'esaurimento  delle  risorse
disponibili per tutte le annualita' di riferimento.»;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto speciale della regione;
    Su   conforme   delibera  della  giunta  regionale  n.  3822  del
28 novembre 2003;
                              Decreta:
    L'Art.  10  del  regolamento approvato con decreto del Presidente
della  Regione  n.  058/Pres.  del  1° marzo  2001  e' modificato con
l'inserimento, dopo il comma 5, del seguente comma:
    «5-bis  In  deroga  ai  commi  4 e 5 la graduatoria approvata nel
corso  del  2002  ha validita' fino all'anno 2006, qualora sussistano
domande  di  contributo  sufficienti  all'esaurimento  delle  risorse
disponibili per tutte le annualita' di riferimento.».
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
detta disposizione quale integrazione a regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 24 dicembre 2003
                                ILLY